Ex art. 18 DL 91/2014 è stato previsto un nuovo incentivo per l’acquisto da parte dei titolari del reddito di impresa di beni strumentali nuovi.
Possono richiedere il riconoscimento di tale incentivo le:
Imprese in attività al 25.06.2014 da almeno 5 anni
Imprese in attività al 25.06.2014 da meno di 5 anni
Imprese in attività al 26.06.2014
L’incentivo viene riconosciuto nel caso di investimenti di importo superiore a 10.000 € per acquisto di beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015.
L’ammontare minimo dell’investimento deve, quindi, essere almeno di € 10000 per singolo bene al netto dei contributi in c/impianti e comprensivo degli oneri accessori in diretta imputazione.
Se soddisfatti i requisiti di cui sopra viene riconosciuto all’impresa un credito di imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali agevolabili realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti con facoltà di esclusione dal calcolo del periodo in cui l’investimento è stato maggiore. A tal fine per gli investimenti fatti tra 25.6.14 e 31.12.14 si guarda al quinquennio 2009-2013; per gli investimenti fatti tra 1.1.2015 – 30.6.2015 si guarda al quinquennio 2010-2014.
Per le imprese costituite dopo il 25.6.2014 il credito di imposta 2014 va determinato con riguardo agli investimenti effettuati dalla costituzione al 31.12.2014
Per i beni acquistati con leasing, l’agevolazione spetta all’utilizzatore e non al concedente e l’importo è individuato nel costo sostenuto dal concedente.
Per i beni in appalto, il costo si considera sostenuto alla data di ultimazione della prestazione o in caso di stato di avanzamento dei lavori quando l’opera risulta accettata e verificata dal committente.
Per i beni in economia, rivelavo i costi sostenuti tra 25.6.14 e 30.6.15 applicando il criterio di competenza.
L’imputazione avviene per competenza ovvero:
Per l’acquisto dei beni si guarda alla data in cui si verifica l’effetto traslativo
Per le prestazioni servizi, all’ultimazione delle medesime
Il credito va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo:
Per gli investimenti dal 25.6.14 al 31.12.14: la 1° utilizzabile dal 1.1.2016, la seconda dal 1.1.17 e a terza dal 1.1.18
Per gli investimenti dal 1.1.15 al 30.6.15 : la 1° utilizzabile dal 1.1.2017, la seconda dal 1.1.18 e a terza dal 1.1.19
E’ utilizzabile in compensazione f24, non è tassato irpef/ires né concorre a formazione valore produzione irap. Deve essere indicato in dichiarazione redditi.
L’incentivo viene revocato di fronte alle seguenti circostanze:
cessione a terzi o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto
trasferimento di beni agevolati entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in strutture produttive fuori dal territorio italiano anche se appartenent al beneficiario dell’agevolazione.