Una delle principali novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 riguarda il Canone Rai.
La norma prevede che la riscossione della tassa sulla televisione sia legata al contratto di energia  elettrica  dell’abitazione principale, introducendo la cosiddetta “presunzione di detenzione” dell’apparecchio in ogni dimora.
Vediamo di vedere nel dettaglio le principali novità.

CHI LO PAGA?
Il Canone Rai è dovuto una sola volta per nucleo familiare, pertanto al pagamento deve provvedere un unico soggetto. Nel caso invece di una coppia di conviventi, non figurando come un’unica entità, dovrà essere versato due volte. Il convivente a cui non è intestata l’utenza elettrica  dovrà effettuare un autonomo versamento mediante il bollettino postale tradizionale.

COME SI PAGA?  
A  partire da luglio il Canone sarà incluso nella bolletta elettrica e si pagherà a rate, 10 in tutto,  per un ammontare complessivo di euro  100 a fronte dei  113,50 attuali.

POSSESSO DI PIU’ IMMOBILI: QUANTE VOLTE SI PAGA?
– Nel caso in cui un soggetto, con un nucleo familiare, sia proprietario sia di un immobile dove tutti hanno la residenza, sia di un altro (es. casa al mare), la tassa sulla televisione dovrà essere pagata solamente per la prima casa.
– Una coppia con seconda abitazione, ma  con residenze diverse (una sulla prima ed una sulla seconda casa) sarà costretto a pagare la tassa anche sul secondo bene immobile.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: CHI LA DEVE COMPILARE?
La dichiarazione sostitutiva è un modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,  tramite il proprio sito internet, che può essere utilizzato esclusivamente da parte dei contribuenti titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, per dichiarare:

– La non detenzione di un apparecchio televisivo, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, in tutte le  abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica (quadro A);
– La non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, da parte di nessun componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica (quadro A);
–  Che il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto  dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (quadro B);
– Il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata (quadri A e B in un’apposita sezione), ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo.

In caso di autocertificazione fasulla, oltre al recupero della tassa non versata, mediante sanzione che risultata essere cinque volte il canone/i non pagati  c’è il rischio di incorrere in una sanzione penale per falsa dichiarazione.

SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il termine di scadenza per la presentazione del modello cartaceo, da inviare per posta,  tramite raccomandata, all’indirizzo:  Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti  TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino è fissato per il 30 aprile 2016. Fa fede in questo caso la data di spedizione.

Nel caso in cui si decida di inviare la dichiarazione sostitutiva in via telematica mediante uno dei portali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate la scadenza è fissata al 10 maggio 2016.

Studio Pucci Associati