Avvio o sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.

  1. Lavoratori autonomi (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, webmaster, ecc.) titolari di partita IVA da meno di cinque anni e conmassimo 5 dipendenti;
  2. Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e conmassimo 5 dipendenti;
  3. Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.

Sono comunque ESCLUSE le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), come aggiornati ai sensi del terzo omma dellamedesima disposizione, ovvero:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. in ogni caso, non avere, un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

NOTA BENE: l’operatore del microcredito potrebbe richiedere che il soggetto da finanziare non sia iscritto negli elenchi dei cattivi pagatori.