Nel presente articolo siamo a riepilogare quanto previsto dal nuovo DPCM del 10 aprile 2020.

Riguardo alle attività è consentita la prosecuzione di:

  • attività indicate negli allegati 1 e 2 (scaricabili in fondo all’articolo) relative ai servizi essenziali, con specifica nell’Allegato 3 (scaricabile in fondo all’articolo), individuate sulla base del Codice ATECO, integrato rispetto a quella di cui al DM 25 marzo 2020;
  • attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, tramite appositi moduli scaricabili dai siti internet delle prefetture di riferimento da inviarsi a mezzo pec. Si ricorda non essere necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, viene fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione;
  • attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica. In questo caso, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto e non già previa autorizzazione come previsto dal precedente del 22 marzo 2020. Di conseguenza, a seguito della comunicazione, l’attività può legittimamente proseguire senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, fermo in ogni caso il potere di sospensione. Viene altresì specificato che possono continuare a svolgere l’attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera;
  • servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito anche:

  1. l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione.
  2.  la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture;
    3. la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di fare rientro presso quest’ultimo;
    4. ai fini dell’individuazione delle attività consentite, il fatto che si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, i Codici risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

Il nuovo DPCM conferma per tutte le attività non sospese, l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali, i cui dettagli sono sintetizzati negli allegati 4 e 5 al DPCM 10 aprile 2020 (scaricabili in fondo all’articolo) e la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed eventuale supporto tecnico necessario.

Allegati DPCM 10 aprile