L’art. 10 del decreto-legge n. 83/2014, recante “disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2014 e successive modificazioni, prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d’imposta alle imprese alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura del 30%, riguardo ai costi sostenuti per una serie di interventi e tipologie di spese.

Con decreto ministeriale del 7.05.2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015, sono individuate le disposizioni applicative ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta. Presupposto per ottenere il credito è l’esistenza in vita delle imprese alberghiere alla data del 1° gennaio 2012.

Esso sarà attribuito nella misura del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a:

– interventi di ristrutturazione edilizia,

– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,

– incremento dell’efficienza energetica,

– spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.

L’importo massimo di spesa sostenuta su cui è riconosciuto il credito d’imposta è pari a 200.000 euro il che sta significando che il credito massimo spettante ammonta a Euro 60.000 (200.000 x 30%) ed è da ripartire in 3 quote annuali di pari importo con la conseguenza che la prima quota (pari ad 1/3 del totale) relativa alle spese 2014 è utilizzabile dal 1/1/2015.

Il beneficiario non dovrà cedere a terzi, né destinare a finalità estranee all’esercizio di impresa, i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.

La domanda di accesso dovrà per il riconoscimento del credito d’imposta: – per le spese sostenute nel 2015 e 2016, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese; – per le spese sostenute nel 2014 entro 60 giorni dalla definizione delle modalità telematiche di presentazione da parte del Ministero che provvederà a definirle entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed è da riportare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini IRAP.
ll credito d’imposta può essere revocato:

a) nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l’accesso;

b) nel caso che la domanda presentata (e la documentazione allegata), contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta;

c) nel caso che non venga rispettata, per la fattispecie dell’acquisto di mobili e arredi, la condizione necessaria (l’impresa beneficiaria non deve cedere a terzi né destinare a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo);

d) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, lo stesso Ministero, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

 

Studio Pucci Associati

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