L’articolo 32 del DL 73/2021 ha introdotto un credito di imposta inerente le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi DPI o altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori e utenti.

Il credito di imposta spetta per ciascun beneficiario nella misura del 30% delle spese complessive sostenute. Al fine, però, di rispettare il limite di spesa previsto dalla legge, l’Agenzia delle Entrate entro il 12 novembre 2021 pubblicherà apposito provvedimento ove sarà indicata la percentuale effettivamente riconosciuta quale credito di imposta.

Ai fini del riconoscimento del credito, deve essere inviata apposita istanza telematica all’Agenzia dal 4 ottobre al 4 novembre ove deve indicarsi l’ammontare delle spese sostenute.

Ambito soggettivo di ammissione: sono ammessi tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali e le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo ex art 13 quater, comma 4, DL 34/2019.

Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2021 per:

  • Sanificazione degli ambienti;
  • Somministrazione di tamponi
  • Acquisto DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari)
  • Acquisto prodotti detergenti e disinfettanti
  • Acquisto dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti
  • Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi.

Se hai sostenuto spese rientranti nelle categorie elencate non perdere l’opportunità di richiedere il  credito di imposta. Contatta  il nostro Ufficio Legale per ogni chiarimento e per coordinare la raccolta della documentazione a noi necessaria per la predisposizione della istanza di riconoscimento.