La legge attualmente vigente consente al locatore di usufruire di un credito d’imposta per le imposte versate sui canoni di locazione non riscossi e lo esenta dal dichiararli se vengono rispettati determinati requisiti:

-l’immobile deve essere locato ad uso abitativo;
– il conduttore dell’immobile deve risultare moroso rispetto ai canoni locativi;
– deve essersi concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto.

Solamente quando lo sfratto è diventato esecutivo, il contribuente può non dichiarare il reddito derivante dalla locazione. Tuttavia deve essere inserita nella dichiarazione la rendita catastale dell’immobile oggetto di locazione.
Nel caso in cui il provvedimento di convalida dello sfratto si concluda dopo il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a dichiarare i canoni non percepiti. In questi casi è previsto dalla normativa un credito d’imposta che verrà calcolato sulla base delle imposte pagate in più sui canoni di locazione non riscossi riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali sono state pagate maggiori imposte per effetto dei canoni di locazione non riscossi.

Il contribuente può decidere liberamente di non avvalersi della possibilità di riscuotere il credito d’imposta in sede di dichiarazione, ma presentare istanza di rimborso tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Studio Pucci Associati