È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.

Molte sono le novità in materia di energia: i bonus sociali per le famiglie, il credito di imposta per le aziende, la semplificazioni per l’installazione degli impianti da rinnovabili.

Confermata la proroga del superbonus 110% per le unifamiliari e le variazioni alla cessione del credito per le banche.

Rafforzati i crediti d’imposta sugli investimenti in beni 4.0 e per la formazione 4.0.

Sì definitivo al bonus una tantum di 200 Euro per dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi.

Agevolazioni per la liquidità delle imprese e per gli investimenti internazionali.

Il Decreto Decreto Aiuti si articola nei seguenti ambiti.

  • Misure in materia di energia.
  • Misure a sostegno della liquidità delle imprese.
  • Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti.
  • Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport.
  • Misure in favore degli enti territoriali.
  • Disposizioni in relazione alla crisi ucraina.
  • Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti.
  • Disposizioni transitorie, finali e finanziarie.

Vediamo le principali novità.

Misure in materia di energia

Bonus sociale energia elettrica e gas

All’articolo 1 sono previste diverse novità per i bonus sociali elettricità e gas.

In particolare, il rafforzamento dei bonus per le famiglie a basso reddito, già previsto per il primo trimestre 2022 dalla legge di Bilancio 2022 e per il secondo trimestre dall’art. 3, D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), viene esteso al terzo trimestre 2022.

Il valore dei bonus sarà determinato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) con delibera da adottare entro il 30 giugno.

Si chiarisce che ai fini delle dichiarazioni ISEE, l’art. 6, D.L. n. 21/2022 (che ha innalzato da 8.256 euro a 12.000 euro – dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 – la soglia ISEE ai fini dell’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas), si interpreta nel senso che nel caso in cui le bollette siano state già pagate, l’importo eccedente sarà compensato nelle fatture successive. Se la compensazione è impossibile, l’importo spettante sarà rimborsato automaticamente entro il 31 dicembre 2022.

Qualora invece il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo delle bollette verrà rideterminato con applicazione del bonus.

Rafforzamento crediti di imposta per energia elettrica e gas

Vengono potenziati anche diversi crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale (articolo 2).

Le novità in particolare riguardano:

– il credito di imposta per le imprese non energivore di cui all’art. 3, D.L. n. 21/2022. Il beneficio può essere fruito da imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW ed è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019. Con la disposizione in commento, l’aliquota, fissata dal D.L. 21/2022 al 12%, viene aumentata al 15% (comma 3);

– il credito di imposta per le imprese non gasivore di cui all’art. 4 del D.L. n. 21/2022. Il beneficio è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Con la disposizione in commento, l’aliquota, prevista dal D.L. n. 21/2022 nella misura del 20%, è aumenta al 25% (comma 1);

– il credito di imposta per le imprese gasivore di cui all’art. 5, D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022). Il credito di imposta è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019. Con la disposizione in commento l’aliquota, inizialmente pari al 15% e fissata, da ultimo, dall’art. 5, c. 2, D.L. n. 21/2022, nella misura del 20%, viene ulteriormente aumenta al 25% (comma 2).

Credito d’imposta per gli autotrasportatori

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’ aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, con l’articolo 3 viene istituito un credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all’art. 24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise.

Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività, al netto dell’IVA.

Il credito d’imposta:

– è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000);

– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;

– non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;

– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito di imposta per le imprese gasivore per il primo trimestre 2022

A favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, all’articolo 4 è prevista la concessione di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta:

– è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 (non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000);

– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;

– non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;

– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;

– è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Semplificazioni per l’installazione degli impianti da rinnovabili

Dopo l’intervento del D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), vengono previste ulteriori semplificazioni per le rinnovabili.

In particolare:

– viene allargato il novero delle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individuate dal c. 8, D.Lgs. n. 199/2021 ed integrate dal D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022). La disposizione, in particolare, aggiunge tra le aree idonee quelle non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici (articolo 6, comma 1, lettera a);

– vengono semplificate le procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee. Nello specifico, si prevede che le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee, dettata dall’articolo art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 199/2021, si applichi anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili (articolo 6, comma 1, lettera b);

– viene disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA (articolo 7).

Incremento delle rinnovabili per il settore agricolo, zootecnico e agroindustriale

Novità per le imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Con le nuove norme (articolo 7), infatti, si prevede che nell’applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.

La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR, e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Proroga superbonus 110% per le unifamiliari

Con il decreto arriva la tanto attesa proroga del superbonus 110% per le unifamiliari (articolo 14, comma 1, lettera a).

In particolare, viene disposto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, di cui all’art. 121, c. 9, lett. b), D.L. n. 34/2000, la maxi detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Viene precisato che ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

Cessione crediti fiscali relativi ai bonus edilizi

Cambia ancora la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi (articolo 14, comma 1, lettera b).

In particolare, con la modifica apportata, si prevede che le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possono effettuare sempre cessioni a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Misure per la liquidità

Garanzie Sace in Temporary Framework

Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale (articolo 15).

L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Le garanzie sono rilasciate per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi) e di importo non superiore al maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve essere considerato il fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.

La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

Il valore della garanzia varia in funzione del numero dei dipendenti e del volume di fatturato:

– per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, la garanzia copre il 90% del finanziamento;

– per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia, la garanzia copre l’80% del finanziamento;

– per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro, la garanzia copre il 70% del finanziamento.

Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è pari a:

– per le piccole e medie imprese: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

– per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Per i finanziamenti fino a 8 anni, il premio sarà determinato in conformità della decisione della Commissione europea.

Fondo garanzia PMI

In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, si prevede anche il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI (articolo 16).

In particolare, previa approvazione della Commissione Europea, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto) e fino al 31 dicembre 2022 e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia del Fondo PMI può arrivare al 90%.

La garanzia è concessa:

– entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;

– a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.

Garanzia Sace a condizioni di mercato

Viene dettata la disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato (articolo 17).

Per l’effettiva operatività è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.

La garanzia, della durata massima di 20 anni, può essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma). Possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle imprese beneficiarie.

La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

Contributi a fondo perduto

Si riconoscono nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina (articolo 18).

Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico).

I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.

Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:

– aver subito, nell’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);

– aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:

– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;

– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Con l’articolo 19 si incrementa di 20 milioni di euro, la dotazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Garanzie Ismea

Ismea, previa autorizzazione della Commissione Europea, potrà concedere una garanzia diretta del 100% su nuovi finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 (articolo 20).

Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti che prevedono:

– un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione (comunque, non superiore a 35.000 euro);

– l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 120 mesi.

Misure per la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti

Credito di imposta beni immateriali 4.0

Con l’articolo 20 si rafforza il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In particolare, la misura del credito d’imposta prevista dall’art. 1, c. 1058, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), per gli investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022), viene elevata dal 20 al 50%.

Credito d’imposta formazione 4.0

All’articolo 21 viene ritoccata anche la disciplina del bonus formazione 4.0.

Nello specifico, le aliquote del credito d’imposta, previste dal c. 211, legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

Credito di imposta sale cinematografiche

Viene potenziato inoltre il credito di imposta sale cinematografiche (articolo 23).

A seguito dalla modifica apportata, il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Secondo la formulazione finora vigente, invece, il bonus era concesso nella misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive.

Fondo IPCEI

Viene rifinanziato il fondo IPCEI con 150 milioni per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 150 milioni di euro per l’anno 2024 (articolo 24).

Attrazione degli investimenti esteri

All’articolo 25 viene istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni all’anno, per favorire l’attrazione di investimenti esteri e la rilocalizzazione delle imprese (reshoring) in Italia prevedendo anche la creazione di uno sportello unico che accompagni e supporti gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento.

Caro materiali

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, all’articolo 26 vengono stanziati complessivamente 10,05 miliardi di euro (3 miliardi di euro per il 2022, 2,75 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,300 miliardi per l’anno 2026) per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare.

Viene poi previsto che le Regioni, in deroga alle norme che prevedono l’aggiornamento annuale dei prezzari, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, provvederanno ad un aggiornamento straordinario dei prezzari in vigore. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari saranno aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.

I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara approvati entro tale data.

Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti determineranno il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementando del 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui all’esito dell’aggiornamento dei prezzari risulti, nell’anno 2022, un incremento dei prezzi inferiore ovvero superiore al 20%, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.

Misure a favore di imprese esportatrici

L’articolo 29 prevede la possibilità di concedere finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/1981 per l’internazionalizzazione (gestito da Simest) per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Una quota dell’intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto.

La misura, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate.

Semplificazioni per investimenti strategici

Con l’articolo 30 si introducono procedure amministrative semplificate per l’adozione di investimenti di rilievo strategico per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro.

In particolare, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, si consente al Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell’amministrazione proponente (previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a 30 giorni), di adottare ogni atto o provvedimento necessario.

Qualora il Ministero dello sviluppo economico non adotti detti atti e provvedimenti, ovvero, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

Politiche sociali

Bonus una tantum

Per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi, è istituito un bonus di 200 euro, erogato una tantum, destinato a pensionati e lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 35.000 euro, disoccupati, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali e lavoratori domestici (articoli 31 e 32).

L’indennità è prevista anche a favore di lavoratori autonomi e professionisti. A tal fine viene istituito un fondo da 500 milioni di euro. L’importo e le modalità di concessione dell’aiuto saranno definite con apposito decreto ministeriale (articolo 33).

Bonus trasporto locale

All’articolo 35 viene previsto un bonus per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Avranno diritto al buono (nominativo e non cedibile) le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. È demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro il compito di definire le modalità operative. Le risorse stanziate ammontano a 79 milioni di euro.

Il buono, utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare l’importo di 60 euro.

Fondo affitti

Con l’articolo 37 viene incrementato di 100 milioni di euro il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998 (Fondo affitti).