Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 5 settembre 2023, è entrato in vigore il decreto correttivo che va ad integrare e modificare i decreti attuativi della riforma dello sport.

Vediamo insieme le principali novità:

Statuto

Dal punto di vista civilistico viene introdotto un periodo transitorio per adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni di legge riguardanti l’oggetto sociale e l’esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica.

Gli adeguamenti dovranno essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023 e saranno esenti dall’imposta di registro.

La mancata conformità ai criteri legislativi renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD); gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d’ufficio dal Registro.

Lavoro sportivo

Viene definita la nozione di lavoratore sportivo, precisando che l’attività sportiva dev’essere svolta, dietro corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RASD, nonché a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute spa o di altro soggetto tesserato, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Altra novità importante riguarda l’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, che sarà oggetto di un elenco tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo Sport.

Per l’invio delle comunicazioni obbligatorie per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare al RAS, il termine di scadenza viene posticipato entro il 30 giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

Le collaborazioni coordinate e continuative

Tra le numerose modifiche, sono state oggetto di ulteriori cambiamenti anche i rapporti di collaborazioni coordinate e continuative. Si è innalzata da 18 a 24 ore il limite di tempo settimanale entro il quale una prestazione può essere considerata di lavoro autonomo. Inoltre, si aggiunge la completa esenzione Inail, a cui si applicherà esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria.  Per i co.co.co è prevista la non concorrenza ai fini Irap di tutti i compensi inferiori agli 85 mila euro annui.

L’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Prima del correttivo era prevista un’agevolazione del 50% dei contributi INPS fino al 2027 per garantire le tutele negli sport dilettantistici, che fino ad oggi erano esclusi da qualsiasi obbligo contributivo. A questo si aggiunge una nuova misura, che consiste in un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di co.co.co erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del contributo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000. Sarà un decreto del ministero dello sport a definire i dettagli dell’agevolazione.

Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i co.co.co limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023

I rimborsi spese

Per i volontari cambia la disciplina dei rimborsi spese riconosciuti.

Potranno essere rimborsate:

  • le spese effettivamente sostenute e documentateper l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario;
  • le spese autocertificate, purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensilie l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Si precisa che non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.