Il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 Ottobre scorso è andato ad apportare delle modifiche al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro in particolare per quanto concerne vigilanza e sanzioni.

La norma prevede ancora l’esplicita indicazione della duplice finalità del potere di sospensione, ma cambia radicalmente la struttura dell’esercizio del potere perché l’Ispettorato nazionale del lavoro deve ora adottare il provvedimento ricorrendo i nuovi presupposti individuati dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, senza nessuna discrezionalità (scompare, infatti, dal testo di legge “possono adottare” sostituito dal verbo “adotta”), inoltre sono modificati i presupposti di entrambe le ipotesi di sospensione. In particolare le novità proposte dal nuovo decreto riguardano:

Sospensione per lavoro irregolare

Passa dal 20% al 10% la percentuale di lavoratori in nero sufficiente per sospensione dell’attività imprenditoriale. Raddoppia, dunque, l’ampiezza del perimetro di intervento.

Sospensione per violazioni di sicurezza

Sospensione immediata e senza recidiva per illeciti gravi in materia di salute e sicurezza, impossibilità di contrattare con la PA, ripresa delle attività dopo ripristino condizioni di regolarità e pagamento sanzione, che sarà doppia con recidiva negli ultimi cinque anni. Le violazioni devono essere individuate da un decreto ministeriale, ma per rendere il presente decreto immediatamente adottabile ed incisivo, esse sono individuate nel nuovo Allegato 1 al D.lgs. n. 81/2008 che elenca tutti i tipi di rischio in ambito Sicurezza.

Adottabilità della sospensione

Viene confermato che l’INL adotta il provvedimento di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti ma anche, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del verbale. Sebbene venga ribadito il divieto di adottare il provvedimento di sospensione quando il lavoratore trovato irregolare è l’unico occupato dell’impresa; gli ispettori possono in quel caso allontanarlo dal luogo di lavoro, fintanto che non venga regolarizzato.

Istanza e provvedimento di revoca

Anche l’esercizio del potere di revoca del provvedimento di sospensione è modificato. L’organi di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza dell’imprenditore sospeso, se sussistono determinate condizioni, quali: regolarizzazione dei lavoratori, accertamento delle regolari condizioni di lavoro, rimozione dei rischi.

Si conferma l’obbligo di pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca:

  • Da 2.500 a 5.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare
  • Nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva varia a seconda delle violazioni riscontrate.

Quadro sanzionatorio

Quanto alla condotta del soggetto sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione la norma stabilisce che sia punito con:

  • arresto fino a sei mesi nell’ipotesi di sospensione per violazioni in materia di tutela della salute.
  • arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
  • Per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

I professionisti del nostro Studio sono a disposizione per maggiori informazioni e supporto tecnico.