DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. âMilleprorogheâ) – Principali novitĂ apportate in sede di conversione nella L. 24.2.2023 n. 14
Premessa
Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303 ed entrato in vigore il 30.12.2022, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto âMilleprorogheâ).
Il DL 29.12.2022 n. 198 è stato convertito nella L. 24.2.2023 n. 14, pubblicata sulla G.U. 27.2.2023 n. 49 ed entrata in vigore il 28.2.2023, preÂveÂÂÂdendo numerose novitĂ rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novitĂ apportate in sede di conversione in legge del DL 198/2022.
2âDetrazioni edilizie – comunicazione allâAgenzia delle entrate dellâopzione per la CESSIONE CREDITO O lo SCONTO IN FATTURA – proroga al 31.3.2023
Lâart. 3 co. 10-octies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 16.3.2023 al 31.3.2023 il termine per la comunicazione allâAgenzia delle Entrate delle opzioni, rifeÂrite a detrazioni edilizie, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
Soppressione della facoltĂ di optare
Si ricorda che lâart. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha disposto che, a decorrere dal 17.2.2023, non è piĂš possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
Ă stata tuttavia prevista una âclausola di salvaguardiaâ per la quale è comunque possibile esercitare tali opzioni in relazione agli interventi per i quali, in data anteriore al 17.2.2023, risultano presentati i titoli abilitativi (art. 2 co. 2-3 del DL 11/2023).
3âInterventi edilizi condiminiali – comunicazioni degli amminiÂstratori di condominio allâagenzia delle entrate – proroga al 31.3.2023
Con lâart. 3 co. 10-novies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, viene prorogato dal 16.3.2023 al 31.3.2023 il termine entro cui gli amministratori di condominio devono comunicare allâAgenzia delle Entrate, ai sensi dellâart. 2 del DM 1.12.2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi âediliziâ effettuati sulle parti comuni del condominio (con lâindicaÂzione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini).
3.1âambito di applicazione
Devono essere comunicati dallâamministratore di condominio i dati delle spese sostenute nel 2022 per:
- gli interventi sulle parti comuni dellâedificio condominiale di recupero del patrimonio edilizio, di recupero e restauro della facciata, di riqualificazione energetica, antisismici, di rimozione delle barÂriere architettoniche, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (compresi gli interventi agevolati con il superbonus ex 119 del DL 34/2020);
- lâacquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati allâarredo delle parti comuni dellâimmoÂbiÂle oggetto di ristrutturazione.
3.2âOpzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo per il superbonus
Devono essere comunque inviati i dati degli interventi che hanno usufruito del superbonus di cui allâart. 119 del DL 34/2020 per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nel corso del 2022 per effetto delle opzioni per la cessione del credito da parte dei condomini o per lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dellâart. 121 del DL 34/2020.
4 Assemblee “a distanza” per societa’, associazioni e fondazioni.
lâart. 3 co. 10-undecies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2022) per lâutilizzo della disciplina emergenziale in materia di assemblee di societĂ , associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), consentendone lo svolgimento âa distanzaâ fino al 31.7.2023.
In sintesi, dunque, fino a tale data sarĂ possibile:
- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle societĂ cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, lâespressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e lâintervento allâassemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano lâidentificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e lâesercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessitĂ che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dallâart. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che lâespressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune societĂ (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione allâassemblea traÂÂmite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6).
Termine di approvazione dei bilanci 2022
La riapertura dei termini in questione, peraltro, non appare impattare sul primo comma dellâart. 106 del DL 18/2020, che continua a riferirsi ai soli bilanci al 31.12.2020, con la conseguenza che il bilancio al 31.12.2022 potrĂ essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal Codice civile.
5âInformativa sulle provvidenze pubbliche – Proroga del termine per lâapplicazione delle sanzioni per lâanno 2023
Lâart. 22-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga allâ1.1.2024 il termine per lâapplicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.
In tal modo, sono concessi alcuni mesi in piĂš per adempiere allâobbligo informativo.
6âCredito dâimposta per investimenti in beni strumentali – proÂroga del termine âlungoâ per lâeffettuazione degli investiÂmenÂti prenotati nel 2022
Con riferimento al credito dâimposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, con i co. 1-bis e 1-ter dellâart. 12 del DL 198/2022, inseriti in sede di conversione in legge, sono stati prorogati:
- dal 30.6.2023 al 30.11.2023, il termine âlungoâ per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali âordinariâ prenotati entro il 31.12.2022;
- dal 30.9.2023 al 30.11.2023, il termine âlungoâ per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.
7âCredito dâimposta per lâacquisto di carburante delle impreÂse agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022 – proroga del termine per lâutilizzo e comunicazione
Lâart. 15 co. 1-quinquies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il termine per lâutilizzo del credito dâimposta per lâacquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativamente al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022).
Viene inoltre introdotto lâobbligo di inviare allâAgenzia delle Entrate, entro il 16.3.2023, unâapposita comunicazione sullâimporto del credito maturato, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.
8âUlteriore sospensione dei termini per le agevolazioni âprima casaâ
Lâart. 3 co. 10-quinquies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, sospende nuovamente i termini relativi alle agevolazioni âprima casaâ.
In particolare, la norma sospende, nel periodo compreso tra lâ1.4.2022 ed il 30.10.2023:
- i termini previsti dalla Nota II-bis allâart. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, cioè la norma che disciplina lâagevolazione prima casa sullâacquisto di abitazioni (ai fini dellâimposta di registro e dellâIVA);
- i termini previsti dallâart. 7 della L. 448/98 in tema di credito dâimposta sul riacquisto della prima casa.
8.1âAmbito oggettivo
In concreto, la sospensione riguarda:
- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova lâimmobile acquistato;
- il termine di 1 anno (decorrente dallâacquisto agevolato) per lâalienazione della âvecchiaâ prima casa, nel caso in cui, al momento dellâacquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione giĂ acquistata con il beneficio;
- il termine di 1 anno per lâacquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile, alienato prima di 5 anni;
- il termine di 1 anno tra il âvecchioâ acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito dâimÂposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).
Invece, la sospensione non riguarda:
- il termine di 5 anni entro il quale lâalienazione della prima casa determina la decadenza. Infatti, in tal caso, la sospensione non opererebbe âa favoreâ del contribuente;
- il termine di 3 anni per lâultimazione dellâedificio in caso di acquisto (per successione o donazione, nel caso di specie) di un immobile in corso di costruzione;
- il termine di 3 anni per lâaccorpamento in caso di acquisto di piĂš immobili da accorpare in uno solo;
- i termini previsti dallâart. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per lâaccesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per lâacquisto dellâabitazione principale.
8.2âPrecedenti sospensioni
Si ricorda che lâart. 24 del DL 23/2020, come modificato dal DL 183/2020 e dal DL 228/2021, aveva sospeso, dal 23.2.2020 al 31.3.2022, i medesimi termini.
Nel complesso, sommando le due sospensioni, i termini di prima casa risultano sospesi per 3 anni, 8 mesi e 9 giorni (dal 23.2.2020 al 30.10.2023).
8.3âEffetti delle sospensioni
La sospensione comporta che i termini in questione sono âbloccatiâ, per il periodo indicato, ma ricominceranno a scorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, il 31.10.2023.
Nel caso in cui i termini interessati dovessero cominciare a decorrere nel periodo di sospensione, cominceranno a decorrere, dal principio, il 31.10.2023.
Sospensione retroattiva
La sospensione prevista dal DL 198/2022 convertito, decorrendo dallâ1.4.2022, è destinata ad avere effetti retroattivi.
Per questo, diversamente da quanto avvenuto in passato, il legislatore ha stabilito che:
- sono fatti salvi gli atti notificati dallâAgenzia delle Entrate al 28.2.2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione), emessi per il mancato rispetto dei termini per le agevolazioni âprima casaâ;
- non si fa luogo al rimborso di quanto giĂ versatto
9âProroga di termini in materia di agevolazioni per lâacquisto della casa di abitazione
Lâart. 3 co. 10-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il termine per lâaccesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie.
9.1âFondo di garanzia per la prima casa
La proroga interviene sullâart. 64 co. 3 del DL 73/2021, il quale stabilisce, per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi accesso prioritario alle agevolazioni, che la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata allâ80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di etĂ inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, richiedenti un mutuo superiore allâ80% dellâimmobile, compresi gli oneri accessori.
9.2âRapporto con il TEG e il TEGM
Viene prorogata anche lâoperativitĂ della disposizione, introdotta dallâart. 35-bis co. 1 del DL 144/2022, in base al quale la garanzia fino allâ80% della quota capitale è riconosciuta anche quanÂdo il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), in presenza di determinate condizioni.
Pertanto, la previsione opera con riferimento alle domande presentate dallâ1.12.2022 al 30.6.2023 che rispettino i requisiti di prioritĂ e le altre condizioni di cui al primo periodo dellâart. 64 co. 1 del DL 73/2021.
10âInvestimenti in nuovi impianti di colture arboree – MagÂgioÂrazione della deduzione
Con i co. 1-septies – 1-octies dellâart. 15 del DL 198/2022, inseriti in sede di conversione in legge, è stata estesa agli esercizi 2023, 2024 e 2025 la maggiorazione del 20% della quota deducibile, nellâambito del reddito dâimpresa, delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colÂtuÂre arboree pluriennali (quali la vite, lâolivo, i frutti maggiori, gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali), finora prevista per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Sono esclusi dallâagevolazione i costi relativi allâacquisto di terreni.
La maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, attraverso una variazione in diminuzione da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi.
11âEstensione della facoltĂ degli enti LOCALI di deliberare lo stralcio integrale dei ruoli e di applicare istituti alterÂnativi alla definizione della lite
Lâart. 3-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto che gli enti territoriali possano deliberare, entro il 31.3.2023, lâapplicazione delle norme previste per:
- la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 206 – 212) della L. 197/2022);
- la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 1 co. 213 – 218 della L. 197/2022);
- regolarizzare il pagamento di rate dovute in relazione ad istituti deflativi (secondo quanto previsto dallâart. 1 co. 219 – 221 della L. 197/2022).
Le delibere:
- acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dellâente;
- entro il 30.4.2023, devono essere trasmesse al Ministero dellâEconomia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per fini statistici.
A seguito della delibera, le liti in cui sia parte un ente territoriale o un suo ente strumentale potranno, alternativamente, essere definite mediante:
- conciliazione giudiziale;
- rinuncia agevolata in Cassazione;
- definizione della lite pendente ex 1 co. 205 della L. 197/2022.
Ă stato, inoltre, previsto che gli enti territoriali che entro il 31.1.2023 non abbiano deliberato di non annullare i ruoli ex art. 1 co. 222 della L. 197/2022 relativi ai carichi affidati allâagente della riscossione dallâ1.1.2000 al 31.12.2015, di importo residuo allâ1.1.2023 fino a 1.000,00 euro, entro il 31.3.2023 possono deliberare:
- di non aderire allo stralcio dei ruoli ex 1 co. 227 e 228 della L. 197/2022;
- lo stralcio integrale dei medesimi, applicando la disciplina prevista per lâannullamento dei ruoli delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali. In tal caso, quindi, lâannullamento riguarderĂ lâimposta, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni risultanti dal singolo carico.
L’annullamento si perfeziona al 30.4.2023 e fino ad allora è sospesa la riscossione di tali carichi.
I contribuenti possono verificare sul sito istituzionale se lâente ha deciso di aderire a tale facoltĂ .
12âUlteriore Proroga del termine per lâadeguamento degli statuti per ONLUS, ODV e APS
Modificando lâart. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, lâart. 9 co. 3-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine entro il quale le ONLUS, le associazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) possono adeguare gli statuti con le modalitĂ e le maggioranze previste per le deliberazioni dellâassemblea ordinaria, per adeguarli a disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono lâapplicazione di disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
13âModifiche alla riforma dello sport
Con riguardo al DLgs. 36/2021, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchĂŠ di lavoro sportivo, è confermato il differimento allâ1.7.2023 del termine iniziale di applicazione della maggior parte delle disposizioni.
In ragione dellâoperativitĂ piena della riforma in corso dâanno, con lâart. 16 del DL 198/2022, come modificato in sede di conversione in legge, è stato regolamentato il trattamento fiscale dei compensi dei lavoratori sportivi dellâarea del dilettantismo per il 2023. Nello specifico, viene previsto che, per i soggetti che percepiscono redditi diversi dallâesercizio diretto di attivitĂ sportive dilettantistiche di cui allâart. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, nonchĂŠ compensi di lavoro sportivo nellâarea del dilettantismo secondo la nuova disciplina dellâart. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, lâammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il 2023 non può superare cumulativamente lâimporto di 15.000,00 euro.
In relazione allâabrogazione del vincolo sportivo, viene introdotto un obbligo di adeguamento a carico delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, entro il 31.12.2023. In caso di inadempimento, vi provvede lâAutoritĂ politica delegata in materia di sport, con proprio decreto.
14âAddizionali regionali allâIRPEF per il 2023 in Lazio e Lom-bardia – Differimento dei termini di approvazione
Lâart. 3 co. 10-sexies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce il differimento, nelle Regioni in cui sono state indette elezioni alla data del 31.12.2022 (Lazio e Lombardia), di alcuni termini relativi allâapprovazione delle aliquote delle addizionali regionali allâIRPEF applicabili allâanno dâimposta 2023.
In particolare, è prevista la proroga:
- al 31.3.2023, del termine per la pubblicazione dellâeventuale maggiorazione dellâaliquota di compartecipazione dellâaddizionale regionale allâIRPEF;
- al 13.5.2023, del termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dellâaddiÂzioÂnale regionale medesima ai fini della pubblicazione sul sito internet del Ministero dellâecoÂnomia e delle finanze – Dipartimento delle finanze.
15âProroga di termini in materia di concessioni su beni demaÂniali
Con lâart. 12 co. 6-sexies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, vengono prorogati dal 31.12.2023 al 31.12.2024 i termini entro cui:
- conservano efficacia le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per lâesercizio delle attivitĂ turistico-ricreative e sportive e i rapporti di gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo;
- conservano efficacia le concessioni e i rapporti di cui al punto precedente, ma che siano stati individuati dagli enti concedenti come oggetto di concessione o rinnovo mediante procedure selettive;
- deve essere espletata la procedura competitiva per lâaffidamento della concessione su tali beni in presenza di ragioni oggettive dâimpedimento.
16âDiritto al lavoro agile per i lavoratori c.d. âfragili – ulteriore proroga al 30.6.2023
Lâart. 9 co. 4-ter del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, differisce ulteriormente dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il diritto per i lavoratori c.d. âfragiliâ di prestare lâattivitĂ lavorativa in modalitĂ agile (smart working), previsto dallâart. 1 co. 306 – 307 della L. 197/2022. La modalitĂ di lavoro agile può essere assicurata anche con lâadibizione del lavoratore a una diversa mansione, ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento, in base a quanto definito dalla contrattazione collettiva vigente. La ricollocazione del lavoratore dovrĂ avvenire:
- senza decurtazione alcuna della retribuzione in godimento;
- fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali eventualmente piĂš favorevoli.
17âDiritto al lavoro agile per lavoratori con figli âunder 14â e maggiormente esposti al rischio contagio
Lâart. 9 co. 5-ter del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, ripristina sostanzialmente quanto previsto dallâart. 90 co. 1 del DL 34/2020, reintroducendo, dal 28.2.2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 30.6.2023, il diritto al lavoro agile per i lavoratori:
- del settore privato con figli âunder 14â, anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dellâattivitĂ lavorativa, e che tale modalitĂ sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano ritenuti maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID-19, a condizione che tale modalitĂ sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
18âProroghe in materia di somministrazione di lavoro
Lâart. 9 co. 4-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 30.6.2024 al 30.6.2025 lâefficacia della misura in materia di somministrazione di lavoro prevista allâart. 31 co. 1 del DLgs. 81/2015, laddove si stabilisce che se il contratto tra lâagenzia e lâutilizzatore è a tempo determinato, questâultimo può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale lâagenzia di somministrazione ha comunicato allâutilizzatore lâassunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo allâutilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
19âProroghe per lâisopensione
Con lâart. 9 co. 5-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, viene modificato lâart. 1 co. 160 della L. 205/2017, prorogando dal 2023 al 2026 la possibilitĂ di accedere alla prestazione di prepensionamento denominata âisopensioneâ per i lavoratori anziani che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 7 anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, anzichĂŠ nei 4 anni previsti dalla disposizione originaria ex art. 4 co. 2 della L. 92/2012.
20âChiusura del programma âcashbackâ
Con riferimento al programma âcashbackâ, sospeso a partire dallâ1.7.2021, con lâart. 3 co. 10-decies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stato previsto il termine di decaÂdenza del 31.7.2023 entro il quale:
- inviare a PagoPA Spa le informazioni relative a rimborsi non ancora effettuati per dati errati o mancanti (ad es. lacune in merito ai dati identificativi o allâIBAN del conto di accredito);
- instaurare controversie relative al suddetto programma, concernenti i rimborsi in denaro derivanti da acquisti effettuati mediante lâutilizzo di strumenti di pagamento elettronici.