Di seguito riportiamo le principali novità introdotte dal decreto Ristori – quater:

PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP

Mini – proroga riguardante i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato.

Il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

Tali disposizioni si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al decreto legge 9 novembre 2020 n. 149 (“Ristori-bis”), ovvero ai soggetti esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

PLATEA DEI RISTORI ALLARGATA AGLI AGENTI DI COMMERCIO

Viene allargata la platea dei soggetti ammessi ai ristori immediati agli agenti di commercio.

Si tratta nel dettaglio di circa 30 attività tra agenti, mediatori e procacciatori di affari che potranno vedersi riconoscere un nuovo aiuto pari al 100% del contributo a fondo perduto incassato con le erogazioni di luglio.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE

Per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi a:

  • Versamenti delle ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • Versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • Versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Le disposizioni si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, attività alberghiera, di agenzia di viaggio e di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio.

I versamenti sospesi, sono effettuati, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021

PACE FISCALE

Proroga per la maxi-rata 2020 per rottamazione-ter e saldo e stralcio.

La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto Cura Italia viene estesa dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021.

INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO

Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio”.