A fronte del decreto Sostegni bis, è stato disposto un ulteriore fondo perduto a favore delle partite iva con calo di fatturato pari al 30% tra il 2019 e il 2020.

Chi ne ha già usufruito nel mese di Aprile/Maggio, dal giorno 16 giugno e seguenti ha visto l’accredito sul conto corrente di una somma di ugual importo di quella già percepita.

Successivamente si aprirà la finestra per richiedere l’integrazione del sostegno prevista dal decreto n. 73/2021, basata sulla differenza di fatturato per il periodo aprile 2020 – marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti e, in estate, dovrebbero partire le domande per il fondo perduto a conguaglio. È dal 23 giugno 2021 che, stando a quanto indicato dal Ministro Franco, sarà possibile fare domanda per il secondo filone di aiuti previsti dal decreto Sostegni bis. Si tratta del contributo a fondo perduto riconosciuto a titolo di “integrazione”, da calcolare sulla base del calo medio mensile di fatturato e corrispettivi registrato tra aprile 2020 e marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.

Anche chi non ha avuto il riconoscimento del primo fondo perduto, potrà verificare se ha avuto un calo di fatturato pari al 30% nel periodo tra aprile 2020 e marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti e presentare per la prima volta la domanda di richiesta del nuovo fondo perduto.

Passando al calcolo degli importi, occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del decreto Sostegni e chi no.

Nel primo caso (soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021), sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano le seguenti percentuali:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Nel secondo caso, invece, chi non ha beneficiato del vecchio contributo applica le seguenti percentuali:

a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il nostro studio rimane a disposizione per tutte le informazioni ed il supporto tecnico del caso.