In data odierna la Regione Toscana ha approvato le linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio contenute nell”Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 100 del 301020 commercio in vigore dal 31.10.2020. Tali disposizioni riguardano gli esercizi commerciali in sede fissa e le grandi strutture di vendita.

I punti salienti sono:

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA

  1. Ingresso consentito ad una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.
  2. Deve essere mantenuta una distanza interpersonale di un metro (meglio se un metro e ottanta), oltre ai dispositivi di DPI.
  3. All’ingresso dell’esercizio commerciale deve essere esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone contemporaneamente ammesse, utilizzando come parametro quello di 1 cliente per ogni 10mq di superficie di vendita.
  4. Divieto di assembramento.
  5. Posizionamento dispenser igienizzanti per mani e cartellonistica riepilogativa delle misure di sicurezza da osservare all’interno dei locali.
  6. Posizionare sui banchi o sulle casse pannelli di separazione lavoratori-utenza. Dove non possibile il personale deve indossare mascherine FFP2 senza filtro.
  7. Favorire modalità di pagamento elettronico.

DISPOSIZIONI PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

  1. All’ingresso dell’esercizio devono essere posizionati strumenti di rilevazione temperatura corporea.
  2. Sono tracciati percorsi di ingresso e uscita, anche nei parcheggi, soprattutto se interrati.
  3. Qualora si crei la possibilità di file per l’ingresso negli esercizi commerciali, deve essere indicata con apposita segnaletica a terra, la distanza interpersonale di almeno un metro da mantenere nella fila.
  4. La valutazione dell’indice massimo di presenze deve essere effettuata anche per l’accesso a servizi igienici e ascensori, comunicando all’esterno la capienza massima.
  5. Nelle aree comuni dei centri commerciali è fatto divieto di consumare bevande e alimenti. Gli stessi possono essere consumati esclusivamente negli spazi destinati alla somministrazione.
  6. L’ uso di panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile in modo da garantire il distanziamento.
  7. All’interno dell’esercizio sarà presente apposito personale per vigilare sul rispetto delle disposizioni di distanziamento

Ordinanza_del_Presidente_n.100_del_30-10-2020-Allegato-1