ART.6 E 7 Dl 14 Agosto 2020 N.104 convert. L.13 Ottobre 2020 N. 126

  • L’Art. 6 della citata legge ha previsto l’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ad eccezione del settore agricolo) per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, escluso apprendistato e lavoro domestico, effettuate dalla data di entrata in vigore del Decreto: 15 Agosto 2020 e sino al 31 Dicembre 2020, che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’ assunzione, presso il medesimo datore di lavoro.
  • L’agevolazione riguarda anche i part-time.
  • L’esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, effettuata sempre nello stesso arco temporale.
  • L’esonero ha durata massima di 6 mesi
  • L’importo dell’esonero è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ( escluso premio Inail, contributo per adesione ai Fondi per trattamento di fine rapporto,  0,30% destinato ai Fondi Interprofessionali per formazione continua) per un importo massimo di € 8.060,00 riparametrato  su base mensile, pari quindi a € 671,66 .

Condizioni per accedere:

  • Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutele delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, rispetto dei CCNL e degli accordi sottoscritti con le Organizzazioni sindacali. Si precisa che l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza e non puo’ riguardare dipendenti licenziati nei 6 mesi precedenti dallo stesso datore di lavoro. La sussistenza di sospensioni dal lavoro per causa dipendente da emergenza epidemiologica Covid-19 non esclude la possibilità di procedere  a nuove assunzioni dove ne sussistano i presupposti legittimanti.
  • L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
  • Ammissione all’Esonero: presentare domanda all’Inps facendo specifico riferimento al dipendente per il quale si richiede l’esonero. L’Inps effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro e sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo in base all’ aliquota contributiva datoriale e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
  • In seguito ad AUTORIZZAZIONE il soggetto interessato potrà godere del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive Uniemens.