Con la pubblicazione in G.U. n. 95 del D.L. 50 del 24/04/2017 sono state modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti dovranno eseguire compensazioni orizzontali.
I titolari di Partita Iva devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in relazione a tutte le compensazioni derivanti da crediti fiscali. Si fa presente che tale previsione viene meno in caso di crediti derivanti da dichiarazioni presentate ante 24/04/2017.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con le casistiche più frequenti:
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE F24
(correlazione tra art. 11 D.L. 66/2014 e art. 3 D.L. 50/2017) |
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Delega F24 con saldo zero (per effetto delle compensazioni tra debiti e crediti) | |
Per i titolari di partita iva
e Privati |
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel, direttamente del contribuente o tramite un intermediario abilitato.
Non è ammessa la presentazione della delega F24 mediante i servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. |
Delega F24 con saldo positivo (per effetto delle compensazioni tra debiti e crediti) | |
Per i titolari di partita iva | La presentazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.
Non è ammessa la presentazione della delega F24 mediante i servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. |
Per i Privati | La presentazione potrà avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel, oppure mediante i servizi di home banking, remote banking oppure altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. |
Delega F24 con saldo positivo (senza compensazioni tra debiti e crediti) | |
Per i titolari di partita iva | La presentazione dovrà comunque avvenire in modalità esclusivamente telematica attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel, oppure mediante i servizi di home banking, remote banking oppure altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. |
Per i Privati | La presentazione potrà avvenire anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (Banche, Poste, Agenti della Riscossione) |
Note
Ai titolari di partita iva è ancora concesso presentare F24 cartaceo nelle seguenti ipotesi: – per cause oggettive (es: protestati, curatori fallimentari) sono impossibilitati ad accedere al proprio conto corrente bancario o postale (e solo in via residuale qualora non sia disponibile un intermediario Entratel che consenta l’addebito del pagamento sul proprio c/c; – sono destinatari di F24 precompilati inviati dagli Enti impositori (Agenzia Entrate, Comuni, etc.) qualora intendano eseguire il pagamento senza ulteriori integrazioni (Circ. A.E. 29.09.2006 n. 30/E); – in presenza di crediti di imposta utilizzabili in compensazione esclusivamente con obbligo di presentazione del relativo modello presso gli agenti della riscossione; – sono produttori agricoli con volume d’affari non superiore a € 7.000 esonerati dagli obblighi iva (Circ. A.E. 29.09.2006 n. 30/E)
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Si invitano i clienti che provvedevano al pagamento diretto del modello F24 tramite home banking e intendano avvalersi del servizio di invio telematico tramite lo Studio, a voler comunicare quanto prima tale intenzione. Nel caso in cui i clienti intendano autonomamente pagare i modelli F24, dovranno entro la scadenza del 16 Maggio 2017, accreditarsi e dotarsi dei servizi entratel o fisconline. Rammentando che si tratta di un obbligo introdotto dal D.L. 50, la casistica potrebbe verificarsi mensilmente in virtù del riconoscimento del cd. “Bonus Renzi” visto la sua esposizione a credito nel modello F24.
Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti del caso