Con la pubblicazione in G.U. n. 95 del D.L. 50 del 24/04/2017 sono state modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti dovranno eseguire compensazioni orizzontali.

I titolari di Partita Iva devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in relazione a tutte le compensazioni derivanti da crediti fiscali. Si fa presente che tale previsione viene meno in caso di crediti derivanti da dichiarazioni presentate ante 24/04/2017.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con le casistiche più frequenti:

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE F24

(correlazione tra art. 11 D.L. 66/2014 e art. 3 D.L. 50/2017)

Delega F24 con saldo zero (per effetto delle compensazioni tra debiti e crediti)
Per i titolari di partita iva

e Privati

La presentazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel, direttamente del contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Non è ammessa la presentazione della delega F24 mediante i servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.

Delega F24 con saldo positivo (per effetto delle compensazioni tra debiti e crediti)
Per i titolari di partita iva La presentazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Non è ammessa la presentazione della delega F24 mediante i servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.

Per i Privati La presentazione potrà avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel, oppure mediante i servizi di home banking, remote banking oppure altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.
Delega F24 con saldo positivo (senza compensazioni tra debiti e crediti)
Per i titolari di partita iva La presentazione dovrà comunque avvenire in modalità esclusivamente telematica attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel, oppure mediante i servizi di home banking, remote banking oppure altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.
Per i Privati La presentazione potrà avvenire anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (Banche, Poste, Agenti della Riscossione)
Note

Ai titolari di partita iva è ancora concesso presentare F24 cartaceo nelle seguenti ipotesi:

– per cause oggettive (es: protestati, curatori fallimentari) sono impossibilitati ad accedere al proprio conto corrente bancario o postale (e solo in via residuale qualora non sia disponibile un intermediario Entratel che consenta l’addebito del pagamento sul proprio c/c;

– sono destinatari di F24 precompilati inviati dagli Enti impositori (Agenzia Entrate, Comuni, etc.) qualora intendano eseguire il pagamento senza ulteriori integrazioni (Circ. A.E. 29.09.2006 n. 30/E);

– in presenza di crediti di imposta utilizzabili in compensazione esclusivamente con obbligo di presentazione del relativo modello presso gli agenti della riscossione;

– sono produttori agricoli con volume d’affari non superiore a € 7.000 esonerati dagli obblighi iva (Circ. A.E. 29.09.2006 n. 30/E)

 

Si invitano i clienti che provvedevano al pagamento diretto del modello F24 tramite home banking e  intendano avvalersi del servizio di invio telematico tramite lo Studio, a voler comunicare quanto prima tale intenzione. Nel caso in cui i clienti intendano autonomamente pagare i modelli F24, dovranno entro la scadenza del 16 Maggio 2017, accreditarsi e dotarsi dei servizi entratel o fisconline. Rammentando che si tratta di un obbligo introdotto dal D.L. 50, la casistica potrebbe verificarsi mensilmente in virtù del riconoscimento del cd. “Bonus Renzi” visto la sua esposizione a credito nel modello F24.

Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti del caso