Per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022,  la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) prevede un nuovo credito d’imposta, potenziato rispetto a quello previsto dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese a prescindere dalla forma, dalla natura giuridica e dalla dimensione.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Esercenti arti e professioni

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d’imposta sui beni strumentali “ordinari”.

Soggetti in regime forfettario

L’agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi.

Investimenti agevolabili

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari”;
  • beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016;
  • beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.

A differenza della precedente agevolazione ex L. 160/2019, sono quindi inclusi nell’ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d’imposta anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell’Allegato B alla L. 232/2016.

Esclusioni

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’ 164 del TUIR;
  • i beni per i quali il DM 12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015;

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022. L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al momento di effettuazione degli stessi.

Credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali e immateriali strumentali nuovi, il credito d’imposta “generale” è riconosciuto (art. 1 co. 1054 e 1055 della L. 178/2020): alle imprese e agli esercenti arti e professioni;

Beni materiali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine “lungo” del 30.6.2022)

Credito d’imposta nella misura del 10% (15% per lavoro agile) del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Beni immateriali “ordinari dal 16.11.2020 al 31.12.2021(o termine “lungo” del 30.6.2022)

Credito d’imposta nella misura del 10% (15% lavoro agile) del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito per investimenti in beni materiali “Industria 4.0”

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti (art. 1 co 1056 e 1057 della L. 178/2020).

Investimenti Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 

(o termine “lungo” del 30.6.2022)

Dall’1.1.2022 al 31.12.2022 

(o termine “lungo” del 30.6.2023)

Beni materiali “4.0”  di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 Credito d’imposta nella misura del:

• 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;

• 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;

• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Credito d’imposta nella misura del:

• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;

• 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;

• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Credito per investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto, per tutto il periodo agevolato, alle imprese:

  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Perizia tecnica asseverata

In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (non più “semplice” come per il precedente credito ex L. 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Comunicazione al MISE

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni “Industria 4.0”, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso.

Dicitura in fattura

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento, con la dicitura in fattura:

  • Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, co. 1062 L. 178/2020;

Fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo;
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

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