La Legge stabilità integrando l’articolo 17 DPR 633/1972, ha disposto l’estensione del reverse charge (meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile) a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile prevedendo l’applicazione a servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento relative ad edifici.

Con recente circolare 14 del 27.3.15, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle prestazioni rese nel settore edile, precisa che per individuare le nuove fattispecie alle quali applicare il reverse charge bisogna considerare i codici ATECO 2007 come sotto elencati.

Nuove prestazioni soggette al “reverse charge”
Servizio Codice ateco Descrizione
Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici 81.21.00 Pulizia generale e non specializzata di edifici.
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici      (esclusa e l’attività di pulizia di impianti e macchinari).
Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici 43.11.00 Demolizione con esclusione della demolizione di altre strutture.
Prestazione di installazione di impianti relative ad edifici 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti.
43.21.02 Installazione di impianti elettronici, inclusa la manutenzione e riparazione di impianti elettronici già esistenti.
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti.
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati), nonché la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti.
43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), qualora la piscina dovesse essere considerata edificio o parte di esso.
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), qualora il giardino dovesse essere considerato edificio o parte di esso.
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili.
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione, se riferite ad edifici.
Prestazione di installazione di impianti relative ad edifici 43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), qualora la piscina dovesse essere considerata edificio o parte di esso
Prestazioni di completamento relative ad edifici 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

Il reverse charge si applica sempre, anche nelle seguenti circostanze:

  • indipendentemente dal fatto che il prestatore operi nel settore edile;
  • la prestazione è resa dal subappaltatore nei confronti di imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
  • la prestazione è resa nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
  • a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato fra le parti e dalla tipologia di attività esercitata.

Nel caso in cui, invece, i lavori edili riguardino le attività di costruzione di un edificio, il Reverse Charge IVA continua ad applicarsi solo nel caso di prestazioni dipendenti da subappalto rese nei confronti dell’appaltatore. Sono anche escluse dall’inversione contabile le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

La circolare delle Entrate contiene anche una definizione del concetto di “edificio“, facendo riferimento a quanto previsto dalarticolo 2 del decreto legislativo 192/2005 in base al quale l’edificio è “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”. La definizione è in linea con quella contenuta nella risoluzione 46/E/1998 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”. Pertanto, il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo. Ne consegue che, ad esempio, i lavori di completamento di un macchinario non potranno essere assoggettati al meccanismo del reverse charge, come anche le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali.

Il concetto di edificio per l’Agenzia delle Entrate deve limitarsi ai fabbricati, e non alla più ampia categoria dei beni immobili.

Più nello specifico, la disposizione deve intendersi riferita:

  • sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio);
  • agli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3;
  • alle “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.

Il meccanismo del reverse charge, relativamente alle nuove tipologie di operazioni indicate dalla citata lettera a-ter) si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, stante profili di incertezza della normativa, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una clausola di salvaguardia secondo cui “eventuali comportamenti difformi adottate dai contribuenti anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi” (27.03.2015) non saranno sanzionati, sulla base dei principi dello Statuto del contribuente.