Ricorre a breve la scadenza per il versamento dell’acconto IMU. Abbiamo pensato di riepilogare le informazioni più importanti al fine di fornire il quadro completo.
Quando si paga?
L’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo che si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. Per l’anno corrente 2023 si sta avvicinando la prima scadenza dell’anno.
Il pagamento avviene in due rate:
- l’acconto IMU deve essere versato entro la scadenza di giovedì 16 giugno 2023 e ai fini del calcolo è possibile ricorrere alle aliquote approvate l’anno scorso dal proprio Comune;
- il saldo IMU è invece dovuto entro la scadenza di venerdì 16 dicembre 2023. In tal caso, i contribuenti dovranno prendere come riferimento operativo il regolamento pubblicato sul portale dedicato del MEF entro il 28 ottobre. In caso di aumento dei valori, con il saldo bisognerà pagare la quota aggiuntiva eventualmente dovuta a conguaglio.
Chi deve pagare l’IMU?
Il pagamento IMU è dovuto da:
- proprietari di prima casa di lusso (ovvero quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, case signorili, ville e castelli);
- proprietari di seconde case;
- proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale (come capannoni, negozi, alberghi, uffici, aree edificabili e terreni agricoli).
Novità sulle esenzioni
Diventa necessario analizzare le novità che caratterizzano l’IMU e, in particolare, quelle relative ad esenzioni ed agevolazioni.
Si ricorda che l’IMU non si paga sulla prima casa, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso come sopra elencato. L’abitazione principale per essere esente deve rientrare nelle seguenti categorie A/2, A/3, A/4. A/5, A/6 e A/7.
Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, i coniugi con residenza diversa potranno scegliere uno degli immobili da esentare ai fini IMU, anche qualora la residenza anagrafica e la dimora abituale non siano nello stesso Comune. Possibilità di scelta dunque, ed equiparazione delle regole rispetto a quanto previsto per i coniugi con residenze differenti ma nello stesso territorio comunale.
Esenti dal pagamento anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
A partire dal 1° gennaio 2022 è tornata inoltre ad applicarsi l’esenzione IMU per i fabbricati merce, ossia quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
Secondo quanto previsto dalla legge n. 104/2020, l’imposta municipale propria non sarà dovuta anche per l’anno in corso in relazione agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli.
Infine, dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili e per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Leggi qui la circolare di dettaglio.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il nostro Studio supporta il cliente con il servizio di calcolo dell’IMU.