Visto il persistere della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19, in capo ai datori di lavoro sono previste alcune verifiche obbligatorie sui dipendenti rientranti da paesi esteri dopo il periodo di vacanza o lavoro.

RIENTRO DA UN PAESE UE O DELL’AREA SHENGEN:

sono consentiti spostamenti per qualsiasi ragione nei seguenti paesi:

  • STATI MEMBRI UE (eccezion fatta per l’Ungheria che con decorrenza 1 settembre ha chiuso i propri confini, fatta eccezione per viaggi di lavoro, missioni diplomatiche e motivi umanitari)
  • STATI PARTE DELL’ACCORDO SHENGEN (Islanda, Svizzera, Norvegia e Liechtenstein)
  • REGNO UNITO
  • ANDORRA, CITTA’ DEL VATICANO, REPUBBLICA DI SAN MARINO e PRINCIPATO DI MONACO

Si precisa che

Per i cittadini, che nei 14 giorni precedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato in Bulgaria o Romania, è obbligatoria la quarantena fiduciaria.

Per i cittadini che nei 14 giorni precedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato i Croazia, Malta, Spagna o Grecia, vi è obbligo di:

  • presentare certificazione che nelle 72 ore precedenti al rientro in Italia si siano sottoposti a tampone con esito negativo
  • sottoporsi a tampone al momento dell’arrivo su territorio italiano (porto o aeroporto) o entro 48 ore presso l’Azienda sanitaria locale. In attesa di essere sottoposti a tampone da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, deve essere rispettato l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio.

Vige obbligo di comunicare alla propria Azienda Sanitaria Locale il proprio ingresso su territorio nazionale e segnalare ogni possibile insorgenza di sintomi da Covid19 alle autorità preposte.

RIENTRO DA UN PAESE NON EUROPEO:

Viene consentito l’ingresso da paesi non europei e non facenti parte dell’accordo di Shengen solo per:

  • esigenze lavorative
  • motivi di salute
  • motivi di assoluta urgenza
  • ragioni di studio
  • rientro presso proprio domicilio o residenza

resta comunque consentito, fermo restando l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, senza specificare motivazione, l’ingresso in Italia di cittadini provenienti da:

  • paesi white list: Australia, Giappone, Canada, Georgia, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Tunisia, Uruguay e Thailandia;
  • cittadini di stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE e cittadini di stati terzi con diritto di residenza da altre disposizioni europee o nazionali e dei rispettivi familiari;

Tali restrizioni non vengono applicate ad alcune categorie quali personale medico/sanitario, personale viaggiante e funzionari diplomatici.

QUANDO NON E’ PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA:

L’ingresso sul territorio italiano non è permesso quando:

  • si è risultati positivi a COVID-19 nei 14 giorni antecedenti il viaggio in Italia;
  • negli 8 giorni precedenti il viaggio si è in presenza anche solo di un sintomo tra:

–  febbre pari o superiore ai 37,5°

– tosse

– difficoltà respiratorie

– mal di gola

– raffreddore

– perdita improvvisa di gusto e olfatto

– diarrea (soprattutto nei bambini);

  • contatto stretto con un positivo COVID19 nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia;
  • si è soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia in Stati esteri diversi da quelli rientranti nell’area UE/Shengen o nella white list dei Paesi non UE/Shengen

L’ ingresso è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Shengen, pur avendo soggiornato in Paesi terzi, con obbligo di presentare la quarantena fiduciaria.

Si consiglia sempre di porre massima attenzione alle ordinanze emanate dalle Regioni di appartenenza e controllare il sito della http://www.viaggiaresicuri.it/

I professionisti del nostro Studio restano a disposizione per chiarimenti e/o supporto tecnico.