Dal 01 Luglio 2023 sono operative le disposizioni del DLgs. 28.2.2021 n. 36. Le novità introdotte sono particolarmente rilevanti per il mondo sportivo, interessando soprattutto l’inquadramento civilistico degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e la nuova disciplina del lavoro sportivo, anche sotto il profilo previdenziale e fiscale.

Uno degli obiettivi centrali dell’intervento è quello di dare maggiori garanzie per i collaboratori sportivi. Le collaborazioni potranno essere di due tipi:

  • Volontariato puro

Il volontario puro presta la propria opera a titolo gratuito, sono previsti solamente gli eventuali rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, purché sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non potranno essere superiori ai 150€ mensili. Tuttavia, dovrà ugualmente essere assicurato all’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

  • Lavoratore sportivo

Il lavoratore sportivo è definito come colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendente­mente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo e in qualità di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara (la platea del lavoratore sportivo può ampliarsi secondo le previsioni delle Federazioni sportive). Rientra nel novero dei lavoratori sportivi ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansio­ni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svol­gimento di attività sportiva.

Il lavoratore sportivo può essere di tipo subordinato, autonomo (occasionale o con l’apertura di una partita iva) e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).

In base alla natura contrattuale, avrà le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il lavoro sportivo di tipo subordinato può essere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, in ogni caso, il contratto, non può contenere un termine finale superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti e la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società ad un’al­tra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva.

Nell’ambito del lavoro sportivo autonomo, è possibile l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assimilati a quelli di lavoro dipendente, e rapporti con soggetti titolari di partita IVA.

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, Co.co.co, quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali (che saranno estese a 24 con prossimo Decreto), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo.

Profilo previdenziale e fiscale: INPS, INAIL e FISCO.

Il rapporto di lavoro si costituisce con assunzione diretta, per la quale è richiesta la forma scritta, secondo un contratto tipo predisposto ogni tre anni in conformità al CCNL dalla FSN e DSA con il coinvolgimento dei sindacati maggiormente rappresentativi.

La società deve quindi depositare il contratto presso la FSN o la DSA per l’approvazione entro sette giorni dalla stipula, condizione di efficacia dello stesso

Nell’area del dilettantismo abbiamo detto che il rapporto si presume di collaborazione coordinata e continuativa. L’ASD o SSD deve comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto, pena l’irrogazione delle medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l’Impiego.

La Riforma dello sport interviene anche sotto il profilo previdenziale, i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui pre­stano l’attività, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall’INPS. Nel settore dilettantistico i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Per i lavoratori sportivi subordinati dell’area del dilettantismo l’aliquota contributiva di base a cui vanno sommate quelle aggiuntive ordinarie in base al rapporto di lavoro, è stabilita in misura del 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, e del 27%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per i lavoratori autonomi del settore dilettantistico (collaboratori coordinati e continuativi e autonomi con partita IVA) è previsto l’obbligo contributivo “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”. Conseguentemente, le aliquote del 24% e del 27% si applicano sulle somme eccedenti tale importo.

Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS per collaboratori e autonomi con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridot­to in misura equivalente. L’agevolazione opera sull’imponibile contributivo, restando ferma la misura dell’aliquota applicabile.

L’obbligo assicurativo presso l’INAIL è previsto:

  • per i lavoratori subordinati sportivi, anche qualora sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze assicurative;
  • per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari.

Si attendono le linee guida da parte del Inail per i tassi che verranno applicati.

Nell’ambito trattamento fiscale del lavoro sportivo (IRPEF) nell’area del dilettantismo, viene prevista una soglia di esenzione fino all’im­porto complessivo annuo di 15.000,00 euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito solo per la parte eccedente tale importo e si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.

Per quanto riguarda la formazione della base imponibile IRAP, per l’area del dilettantismo, è prevista l’esenzione fino agli 85.000,00 euro di compensi corrisposti agli sportivi inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi.

Ulteriori Novità:

  • Minori, è richiesto che venga nominato un responsabile per la loro tutela
  • Lavoratori Pubblici, se volontari dovranno comunicare all’amministrazione pubblica il loro impegno sportivo; se invece sono collaboratori con compenso devono richiedere l’autorizzazione al responsabile superiore (nel caso di mancata risposta entro 30 giorni si considera il silenzio assenzo).
  • Professionisti iscritti all’albo, non sono mai riconosciuti come lavoratori sportivi.
  • Sicurezza e Sorveglianza vige obbligo del rispetto di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, secondo le diretti del D.lgs 81/08 e successive modifiche, nonché l’obbligo di sorveglianza sanitaria. E’ previsto che i lavoratori sportivi debbano ottenere un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico iscritto all’albo dei medici in medicina dello sport. I lavoratori sportivi saranno comunque sottoposti a sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, sulla base dei rischi individuati, si attendono chiarimenti con ulteriore decreto.
  • UNILAV, vi è obbligo di trasmissione entro i 30 giorni dalla firma del contratto tramite RASD.
  • Moratoria, gli adempimenti a tutti gli obblighi di legge decorrenti dal 1 luglio 2023 al 30 settembre 2023 (unilav, versamenti contributivi, uniemens ecc…) potranno essere assolti entro il 31 Ottobre 2023, con probabilità che il Decreto di prossima emanazione proroghi al 31 Dicembre 2023 tale possibilità

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