La legge di bilancio 2018, divenuta legge e pubblicata nella gazzetta ufficiale il 27 Dicembre 2017, ha introdotto numerose novità dal punto di vista fiscale. Lo stop dell’aumento dell’IVA per il 2018, l’introduzione della Web Tax, dell’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le imprese dal 2019 e delle nuove scadenze riguardanti le dichiarazioni fiscali, sono solo alcune delle misure introdotte dalla Legge di bilancio 2018.

Di seguito sono riportate le principali novità:

Clausola di salvaguardia IVA

Vengono sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2018.

Pertanto, le aliquote restano invariate nel 2018, mentre in futuro:

– l’aliquota del 10% passerà all’11,5% dal 1° gennaio 2019 e al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2020;

– l’aliquota del 22% passerà al 24,2% dal 1° gennaio 2019, al 24,9% a decorrere dal 1° gennaio 2020 e al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Bonus risparmio energetico

Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico.

La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A.

La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

La detrazione si applica nella misura del 65% anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) (allegato III D.M. 4 agosto 2011) pari almeno al 20%.

La detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili passa dal 65% al 50% fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La possibilità di cedere la detrazione viene estesa a tutti (non solo ai soggetti no tax area) e per tutte le tipologie di spesa (quindi, non più solo a quelle per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali) (art. 14, commi 2-ter e 2-sexies D.L. n. 63/2013).

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta la detrazione dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Questa detrazione è alternativa alle detrazioni pari al 70% (in caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio) o del 75% (per gli interventi relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015) (art. 14, comma 2- quater D.L. n. 63/2013) e a quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per ridurre il rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali pari al 70% o 80%, se si ha il passaggio a due classi di rischio inferiori (art. 16, comma 1-quiquies D.L. n. 63/2013).

La predetta detrazione dell’80% (o 85%) è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

All’ENEA viene riservato il potere di effettuare controlli a campione.

Infine, l’individuazione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA avverrà ad opera di un D.M. di prossima emanazione.

Inoltre, la detrazione viene estesa non solo agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, ma anche agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Bonus ristrutturazioni

Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% sulle spese per gli interventi per le ristrutturazioni edilizie.

Inoltre, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi agevolabili, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

Infine, la detrazione viene estesa oltre che agli IACP anche agli enti aventi le stesse finalità e alle cooperative, così come disposto per il bonus risparmio energetico.

Bonus aree verdi

Prevista, per l’anno 2018, una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

  1. a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  2. b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (art. 1117 e 1117-bis c.c.), fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Si applicano le stesse norme previste per il bonus ristrutturazioni (art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 TUIR).

Cedolare secca

Si conferma sino al 2019 l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% in caso di contratti a canone concordato.

Credito d’imposta alberghi

Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (art. 10, D.L. n. 82/2014) viene esteso anche agli stabilimenti termali (art. 3, legge n. 323/2000).

Anche per questi soggetti si applicano le stesse regole previste per le altre strutture ricettive.

IVA su beni significativi

Vinee introdotta una norma di interpretazione autentica all’art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999, nonché al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, in materia di “beni significativi”.

Tali norme si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo (D.M. 29 dicembre 1999), che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge di bilancio).

Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede

Riscrivendo le recenti modifiche introdotte dal D.L. n. 148/2017, si prevede che la detrazione spetta se la distanza è di 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.

Inoltre, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Agevolazioni per il trasporto pubblico

Introdotta una nuova fattispecie di detraibilità dall’imposta lorda relativa alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

Inoltre, si introducono, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i “buoni pasto”.

A tal fine all’art. 51, comma 2, TUIR viene aggiunta la nuova lettera d-bis) con cui si prevede che non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.

Super e iperammortamento

Si prorogano per l’anno 2018 le misure del super e iperammortamento.

In particolare:

– il super ammortamento, nel 2018, passa dal 40% al 30% e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto; è possibile fruirne anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

– l’iper ammortamento viene confermato nella misura del 150%. L’iper ammortamento è possibile anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

– è confermato, in misura pari al 40%, anche il super ammortamento relativi ai beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018. Tra i beni agevolabili, sono aggiunti anche (allegato B alla legge n. 232/2016):

1) i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

2) i software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

3) i software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Vengono confermate le norme:

– sulla documentazione resa dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro (art. 1, comma 11, legge n. 232/2016);

– sui casi di esclusione dalle predette agevolazioni (art. 1, commi 93 e 97, legge n. 208/2015).

Inoltre, con alcune nuove disposizioni di intende evitare che il beneficio dell’iperammortamentointerferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto: in particolare, si prevede l’ipotesi che si il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso.

In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

– sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232/2016;

– attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Infine, nel caso in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Aliquote tributi comuni fusi

Si prevede per il 2018 una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote regionali e comunali a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.

Riscossione entrate enti locali

Si affidano le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell’apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e riscossione delle entrate locali.

TARI

Si proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE (art. 1, comma 652, legge n. 147/2013).

Tassazione proventi da peer to peer lending

Si introduce uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending; in particolare, si dispone l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, in misura pari al 26%, sui proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, ovvero dei proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali.

La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme.

I predetti proventi sono qualificati come redditi di capitale ai fini delle imposte dirette, se le predette piattaforme sono gestite da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nell’apposito albo (di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario) ovvero da istituti di pagamento (anch’essi autorizzati ex art. 114 TUB).

Inoltre, si semplificano gli adempimenti a carico dei soggetti che svolgono attività nel settore finanziario (banche e intermediari, assicurazioni, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio e società fiduciarie). Per tali soggetti, con riferimento agli atti in cui vi è l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, l’obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati identificativi richiesti dalla legge per l’attribuzione del codice fiscale, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero.

Credito d’imposta sulle spese per la formazione

Previsto, per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla legge.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109, comma 5 TUIR), ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e art. 34, legge n. 388/2000).

L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle norme UE(Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i princìpi di indipendenza.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione sopra descritti.

Credito d’imposta per le imprese della cultura

Per le imprese culturali e creative, nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è previsto un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con un decreto di futura emanazione.

Destinatari dell’agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

– svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;

– sono soggetti passivi d’imposta in Italia;

– hanno quale oggetto sociale attività (quali l’ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione

Il credito d’imposta rientra nel regime “de minimis”, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi (art. 61 e 109, comma 5 TUIR) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Le modalità operative saranno approvate con apposito decreto.

PIR

Si modifica la disciplina dei PIR ammettendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70% dei piani individuali di risparmio anche le imprese che svolgono un’attività immobiliare.

Conseguentemente è eliminata la definizione di impresa che svolge attività immobiliare ai fini della disciplina dei PIR.

Riallineamento valori contabili operazioni su partecipate estere

Si estende l’ambito applicativo dell’affrancamento fiscale (introdotto dall’art. 15, commi 10-bis e 10-ter D.L. n. 185/2008) dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività (in sostanza, dei beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. Viene così ampliato l’ambito applicativo delle norme che consentono di “affrancare” tali valori mediante pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d’imposta 2017 ovvero, più precisamente dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge in esame), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

Lo scopo della norma è quello di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 151, della legge n. 147/2013 (stabilità 2014).

Tale norma, oltre a chiarire la decorrenza degli effetti del riallineamento, vieta l’esercizio dell’opzione per il riallineamento sui valori oggetto di alcuni regimi fiscali opzionali. Si tratta in sostanza di un divieto di cumulo nell’esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva, per evitare duplicazione di benefici

Si affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione della norma.

Disposizioni per il funzionamento delle Agenzie fiscali

Si attribuisce alla Agenzia delle entrate e alla Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà, mediante i propri regolamenti di organizzazione, di:

– istituire nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale, nei limiti di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali;

– disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area tramite selezione interna;

– attribuire determinati poteri ai titolari delle posizioni, tra cui l’adozione di atti e provvedimenti, inclusi quelli di spesa, purché rientranti nella competenza dei propri uffici non dirigenziali, nonché la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

– graduare i livelli di responsabilità delle posizioni, e i relativi emolumenti (retribuzione di posizione e di risultato).

Inoltre, la disposizione autorizza i regolamenti di organizzazione a disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante concorso per titoli ed esami.

Sia l’Agenzia delle entrate che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate anche a istituire da uno fino a un massimo di tre posti da vicedirettore (in luogo dei due posti, previsti dalla vigente normativa).

Credito d’imposta per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109, comma 5 TUIR), ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e art. 34, legge n. 388/2000).

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti agevolabili.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Addizionale IRES

Si escludono le società di intermediazione mobiliare (SIM) dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5%, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 65 legge n. 208/2015).

Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES, nel misura del 96% del loro ammontare. Gli interessi passivi sono deducibili nella stessa misura anche ai fini IRAP.

Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2017.

Edificabilità dei suoli

Le agevolazioni fiscali previste per la edificabilità dei suoli (art. 20 legge n. 10/1977) che consistono nell’assoggettamento degli atti di trasferimento all’imposta di registro in misura fissa e nell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali (art. 32, comma 2, D.P.R. n. 601/1973) si applicano anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

Credito d’imposta per spese sulle consulenze relative alla quotazione delle PMI

Previsto un credito d’imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno.

Il credito d’imposta va usato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi (art. 61 e 109, comma 5 TUIR) ed è soggetto alle norme UE in materia di aiuti alle imprese.

Le modalità operative saranno approvate con apposito decreto.

Deduzione IRAP lavoratori stagionali

Per l’anno 2018, per i soggetti IRAP (esclusi gli enti non profit e le pubbliche amministrazioni), è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga a quanto attualmente previsto (art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997).

Bonus Renzi

Vengono elevate le soglie reddituali per l’accesso al bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari.

Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.

A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro.

Analogamente, si dispone che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Credito d’imposta promozione welfare di continuità

Si introduce, per tre anni (dal 2018 al 2020), un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 dalle stesse in specifici ambiti sociali e sanitari.

Più in particolare, il beneficio è previsto per le erogazioni inerenti a progetti promossi dalle suddette fondazioni (nel perseguimento degli scopi statutari) per una o più delle seguenti finalità: contrasto della povertà o del disagio di famiglie con minori; promozione delle cure domiciliari per gli anziani ed i disabili.

Gli interventi devono essere richiesti da uno dei seguenti soggetti: enti pubblici territoriali; enti pubblici esercenti servizi sanitari e socioassistenziali; enti del terzo settore, individuati tramite selezione pubblica.

Gli interventi non possono essere inerenti all’attività commerciale dei soggetti summenzionati.

Il credito d’imposta, riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse disponibili, è attribuito in base al criterio dell’ordine cronologico e secondo le modalità definite dalle disposizioni applicative che saranno emanate con apposito D.M.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109, c. 5 TUIR), ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e art. 34, legge n. 388/2000).

Cessione gratuite di eccedenze alimentari e di farmaci

Vengono specificate più puntualmente le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale (tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione; procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti).

In particolare, rientrano nelle agevolazioni le cessioni di:

– eccedenze alimentari;

– medicinali donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute;

– articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie;

– prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presìdi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;

– altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.

I beni ceduti gratuitamente di cui sopra non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2 TUIR.

Le agevolazioni si applicano a condizione che:

  1. a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto;
  2. b) il donatore trasmetta, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l’indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita. Il donatore è esonerato dall’obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
  3. c) l’ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Inoltre, sono previste alcune disposizioni di coordinamento, resesi necessarie con la recente entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017.

Regime tributario delle società cooperative

Viene modificato il regime tributario delle società cooperative. In particolare:

– si consente alle cooperative di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50%sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche all’atto della loro attribuzione a capitale sociale;

– si chiarisce che tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di imprese individuali, nonché i detentori di partecipazione qualificata;

– la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta, entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare;

– la ritenuta del 12,50% può essere applicata – retroattivamente – alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

A tal fine si aggiungono quattro periodi al comma 2 dell’art. 6, D.L. n. 63/2002, in materia di adeguamento ai princìpi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

Limite di reddito per i figli a carico

Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico passa dagli attuali 2.840,51 euro a 4.000 euro.

La nuova norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Personale a contratto degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Si uniforma la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all’estero.

In particolare si interpreta il primo periodo del comma 8 dell’articolo 51 del TUIR nel senso che le retribuzioni del personale costituiscono reddito per il 50%, e ciò anche ai fini della determinazione dei contributi e premi previdenziali.

Credito d’imposta per le librerie

A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 europer gli altri esercenti.

Il credito d’imposta è soggetto alla disciplina “de minimis”, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109, c. 5 TUIR), ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Esenzione fiscale per l’Accademia dei Lincei

Confermata l’esenzione fiscale disposta in favore dell’Accademia dei Lincei per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell’ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.

IVA su spettacoli teatrali

Si modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l’aliquota ridotta al 10% ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.

Credito d’imposta ammodernamento impianti di calcio

Al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, si riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro.

Il contributo soggiace alla regola “de minimis”.

Fiscalità delle società sportive dilettantistiche

Si prevede che le attività del settore sportivo dilettantistico possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società.

In particolare, si stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà. L’agevolazione si applica nel rispetto delle regole sugli aiuti “de minimis”.

Trattamento fiscale dei compensi per collaborazioni in favore di ASD

Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. sono considerate contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I compensi derivanti dai richiamati contratti sono considerati fiscalmente: redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m, TUIR) se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR) se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.

Sport bonus

Si riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini dell’IRES e dell’IRAP.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche

Si innalza da 7.500 a 10.000 euro l’ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR.

Pay back nel settore farmaceutico

Si introducono alcune disposizioni volte a interpretare e a uniformare il trattamento fiscale, ai finiIVA, dei versamenti (payback) che le aziende farmaceutiche devono effettuare in caso di sforamento del tetto della spesa dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale previsto dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria.

Percentuale di compensazione IVA settore bovino

Si prevede l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

Enoturismo

Viene definita l’attività di enoturismo: si tratta delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.

Allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le stesse disposizioni fiscali previste per l’agriturismo (art. 5, legge n. 413/1991).

Il regime forfettario IVA si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

L’attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Esenzione IMU banchine e aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali

A decorrere dal 2020, sono inquadrate nella categoria catastale E1, come immobili a destinazione particolare (assimilati a fari, stazioni, ecc.), e quindi esentati ex lege dal pagamento dell’IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale, anche se affidati in concessione a privati, nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Sono inoltre assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale.

Gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi, se classificati in categorie diverse dalla E1, possono presentare atti di aggiornamento ai fini della revisione del classamento. Con riferimento ai depositi è allegata una dichiarazione che autocertifica l’utilizzazione del bene per operazioni o servizi portuali. Resta fermo l’obbligo di dichiarare le variazioni che incidano sul classamento e sulla rendita catastale dei beni, ivi compresa l’eventuale destinazione degli stessi ad operazioni e servizi portuali.

Detrazione IRPEF spese in favore di soggetto con DSA

Viene introdotta la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato (art. 15, comma 1, lettera e-ter, TUIR)

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse delle persone.

Le nuove norme si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Credito d’imposta acquisti strumenti musicali

Si proroga di un anno la disposizione della legge di Bilancio 2017 (art. 1, c. 626 legge n. 232/2016) che ha introdotto un credito d’imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 15 mln di euro (che viene ora ridotto a 10 mln per il 2018).

Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato.

Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.

ZFU territori colpiti da eventi sismici

Si modifica la disciplina per la concessione delle agevolazioni fiscali alle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca urbana (ZFU) istituita, dall’art. 46 del D.L. 50/2017, nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

In particolare, si dispone che, per le imprese collocate nei territori dei comuni di cui all’allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016), le agevolazioni si applicano anche qualora la citata riduzione tendenziale del 25% si sia verificata nel fatturato del periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017.

Sospensione termini tributari territori di Livorno colpiti dall’alluvione

La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (in provincia di Livorno) colpiti dall’alluvione del 9 settembre 2017 (prevista dai commi da 1 a 4 dell’art. 2 del D.L. n. 148/2017) si applica altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito.

Detrazione premi assicurativi sul rischio eventi calamitosi

Sono detraibili dall’IRPEF, nella misura del 19% i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15, comma 1, lettera f-bis TUIR).

Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni.

Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fatturazione elettronica

Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).

I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (art. 6, D.Lgs. n. 471/1997). Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione dal 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

In caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

A decorrere dalla stessa data è abrogato lo spesometro (art. 21 D.L. n. 78/2010)

Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.

Adempimenti IVA settore carburanti

Si introduce un unico invio dei dati delle fatture emesse da parte dei gestori dei distributori di carburanti e dei soggetti subappaltatori di contratti pubblici verso l’Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, il Ministero dello sviluppo economico e la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo.

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2018:

– viene anticipato l’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una PA;

– si dispone l’obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA e si circoscrive l’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;

– si limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili;

– agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione;

– viene abolita la scheda carburanti;

– l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Riduzione termini di decadenza per l’accertamento

I termini di decadenza per l’accertamento sia ai fini IVA che delle imposte dirette sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Semplificazioni amministrative e contabili

Nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

  1. a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
  2. b) una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  3. c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per chi si avvale di queste semplificazioni viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA fatture emesse e fatture acquisti.

Slittamento entrata in vigore degli ISA

Si fissa la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Calendario fiscale per il 2018

Nel 2018, sono fissate:

– al 23 luglio il termine di presentazione del modello 730 (precompilato o ordinario);

– al 30 settembre il termine per l’invio dello spesometro del secondo trimestre (o primo semestre se si opta per l’invio semestrale);

– al 31 ottobre il termine di presentazione del modello Redditi e IRAP;

– al 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel modello 730.

I CAF devono trasmettere le dichiarazioni entro:

  1. a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
  2. b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
  3. c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Sanzione per la violazione degli obblighi di dichiarazione IVA

Si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997). La restituzione dell’imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Depositi fiscali

Si introducono, con decorrenza 1° febbraio 2018, misure di contrasto all’evasione IVA perpetrata in relazione all’introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.

Tra le altre cose, si prevede che:

– l’immissione in consumo di olii minerali dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione e i relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995);

– la ricevuta di versamento va consegnata dall’estrattore al gestore del deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell’IVA;

– alle cessioni dei prodotti di cui sopra che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscale non si applichi l’IVA.

Inoltre, vengono disciplinati i principi e le condizioni generali per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso.

Si prevedono anche le condizioni generali che comportano il diniego, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell’istruttoria per il rilascio della stessa.

Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità

Per favorire lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di cassazione, si prevede il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio). L’incarico dura tre anni e non è rinnovabile. Possono essere chiamati a ricoprire, a domanda, l’incarico onorario i magistrati ordinari in pensione da non più di 5 anni, che abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno 25 anni e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni.

Agli ausiliari è corrisposta una indennità forfettaria di 1.000 euro mensili per undici mensilità.

Gruppo IVA

Si modifica la disciplina del gruppo IVA introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 24, legge n. 232/2016).

In primo luogo con l’introduzione di un nuovo art. 7-octies al D.P.R. n. 633/1972 si stabilisce che le prestazioni di servizi senza corrispettivo (di cui all’art. 3, comma 3, primo periodo, D.P.R. n. 633/1972) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi ivi stabiliti.

Inoltre, si introducono i nuovi commi da 4-bis a 4-sexies all’art. 70-quinquies del medesimo decreto IVA, riguardante le operazioni infragruppo.

Inoltre si chiarisce che:

– le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte;

– le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell’altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;

– la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali (articolo 13, commi 1 e 2 D.P.R. n. 633/1972). Ove le prestazioni siano effettuate senza corrispettivo, si applicano le disposizioni in tema di operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte senza corrispettivo.

Le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Pagamenti pubbliche amministrazioni

Si riduce – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bid D.P.R. n. 602/1973).

Sospensione deleghe di pagamento

L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

Imposta sulle assicurazioni

Si sposta da maggio a novembre la scadenza entro la quale deve essere versato dalle imprese assicurative l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni, elevando, dal 40 al 58% per l’anno 2018, al 59% per l’anno 2019 e al 74% per gli anni successivi l’aliquota dell’acconto.

Interessi passivi

Si prevede l’esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Tale esclusione determina una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi dall’IRES.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica

Si introduce l’esenzione dall’imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica e della relativa documentazione.

In particolare, si dispone che l’imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all’originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Si prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell’8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30 giugno 2018.

Redditi di capitale e capital gain su partecipazioni qualificate

Si assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

Le nuove norme si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Si prevede che, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche (articoli 47 e 89 del TUIR) non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativo alle società controllate estere (controlled foreign companies – CFC) (D.M. 21 novembre 2001).

Non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi d’imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 167, comma 4, del TUIR, il quale stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Si chiarisce che gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Inoltre, si stabilisce che gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell’ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

Stabile organizzazione

Si modifica l’articolo 162 del TUIR per ridefinire la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.

Con le modifiche in esame, viene stabilito che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Inoltre, viene sostituita l’attuale lett. f) dell’art. 162 TUIR: ora rientra nel concetto di stabile organizzazione “ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere” (in precedenza era scritto “altro luogo di estrazione di risorse naturali”).

Inoltre, si prevede che la “stabile organizzazione” non comprende:

  1. a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  2. b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
  6. f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l’attività complessiva della sede fissa d’affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

Web tax

Viene introdotta l’imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

L’imposta si applica con l’aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.

L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con apposito provvedimento, di non superare i limiti di transazioni sopra indicati. I medesimi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui sopra spetta un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La nuova imposta si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui saranno individuate le prestazioni di servizio interessate.

Disposizioni in materia di giochi

Vengono previste disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l’esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo.

Inoltre, si proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come new slot (art. 110, comma 6, lettera a, TULPS).

Slittamento IRI

Si differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.

Canone RAI

Per il 2018, l’importo del canone RAI è fissato a 90 euro.