Tanti gli interventi in vigore dal 2018 anche in materia di lavoro e previdenza. La Manovra promuove misure che incentivano l’occupazione dei giovani e la ricollocazione dei lavoratori, conferma per il 2018 il bonus bebè e rafforza il reddito di inclusione. Inoltre viene vietato anche il pagamento in contanti delle retribuzioni dei lavoratori a partire dal 2018. Numerose le novità anche per le imprese e i professionisti in materia di lavoro e pensioni.
Di seguito vengono analizzate le principali disposizioni introdotte dalla Manovra:
Incentivi all’occupazione
Sgravio triennale
E’ riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori:
– di età inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio 2018
– di età inferiore a 30 anni, se l’assunzione viene effettuata nel 2019.
Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Lo sgravio, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso di:
– prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato
– conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.
Giovani agricoltori
Ai giovani di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono all’INPS come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, per la prima volta tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto un esonero:
– pari al 100% per i primi 36 mesi;
– al 66%, per ulteriori dodici mesi;
– al 50% per il quinto anno.
Assunzioni in cooperative
Stanziato un contributo, entro il limite di spesa di 500mila euro annui, per la riduzione, fino a tre anni, dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle cooperative che nel 2018 assumeranno a tempo indeterminato «persone a cui è stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 2016».
Sostegno al settore della pesca
Ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di arresto temporaneo obbligatorio dell’attività, è riconosciuta per ciascun lavoratore, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro per l’anno 2018.
Sostegno al reddito dei lavoratori
Proroga CIGS e mobilità in deroga aree di crisi complessa
La legge di Bilancio estende la possibilità di prorogare per 12 mesi il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o alla mobilità in deroga in favore delle imprese che nel periodo intercorrente tra l’8 ottobre 2016 e il 30 novembre 2017 abbiano ottenuto il riconoscimento di area di crisi complessa. I datori di lavoro devono aver già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, conclusi nell’arco temporale 2016/2017, e trovarsi dunque, per il 2018, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente a questo ammortizzatore sociale.
Si dispone anche la concessione della mobilità in deroga nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, per i lavoratori che cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, prevedendo altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi
Assegnate all’ANPAL risorse pari a 5 milioni nel 2018 e altri 15 milioni l’anno nel biennio 2019-2020 per potenziare lo strumento dell’assegno di ricollocazione. Si prevede la possibilità di anticipare le misure di politica attiva per il lavoro al periodo coperto dall’intervento di CIGS. Una volta sottoscritto l’accordo, i lavoratori interessati possono chiedere all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (termine che appare, salvo indicazioni amministrative diverse, perentorio), l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti ed alle condizioni correlati ai programmi di riorganizzazione o di crisi.
Il lavoratore, posto in carico al servizio all’ANPAL che accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia:
– dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
– di un contributo mensile pari al cinquanta per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Al datore di lavoro che assume il percettore dell’assegno di ricollocazione per CIGS è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua per una durata di:
- a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.
Aumento del contributo di licenziamento
La legge di Bilancio prevede che il contributo di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria aumenti all’82%, ovvero al doppio dell’importo attualmente previsto.
Prosecuzione di CIGS
Ammessa la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale per gli anni 2018 e 2019, fino al limite massimo di impiego dei fondi stanziati, pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Le aziende beneficiarie devono avere rilevanza economica strategica a livello regionale e presentare rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi.
La proroga della CIGS può essere concessa, a seguito di un accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi a condizione che il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato alternativamente:
– da investimenti complessi non attuabilinel limite temporale di durata di 24 mesi;
– da piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
La deroga può essere riconosciuta anche in caso di CIGS per crisi aziendale con una proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi ordinariamente previsto dal Jobs Act.
Tutela dei caregiver
Istituito il fondo per il sostegno per chi assiste il coniuge, i figli o i parenti sino al terzo grado non autosufficienti.
Maternità per ricercatrici universitarie a termine
I contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle Università sono sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. Si prevede inoltre la corresponsione alle lavoratrici in astensione obbligatoria di un’indennità di maternità, da parte dell’INPS, integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
Pensioni
Isopensione
Con riferimento alle aziende che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, per il triennio 2018-2020, si ammette la possibilità di stipulare accordi di esodo anticipato tra, e organizzazioni sindacali che prevedano la corresponsione, da parte del datore di lavoro, sia di una prestazione in favore del lavoratori di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, inclusa la contribuzione previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Speranza media di vita
Dal 2021 il calcolo della media della speranza di vita sarà biennale con riferimento al biennio precedente e viene fissato un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell’ambito dell’adeguamento successivo qualora fosse registrato un incremento o un decremento.
APE sociale e agevolazioni per le donne
Via libera all’esenzione dallo scatto dell’età pensionabile e all’accesso all’APE sociale per 15 categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti (compresi i lavoratori che prestano servizio presso gli impianti siderurgici, ai braccianti agricoli, ai lavoratori marittimi e ai pescatori) purchè abbiano maturato 6 anni di lavoro gravoso negli ultimi 7 anni prima del pensionamento.
Confermato anche lo sconto per le donne lavoratrici di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni.
Il diritto di accedere all’APE sociale si estende ai soggetti che assistono, da almeno 6 mesi, familiari con handicap grave, si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
Fondo APE
Viene istituito il Fondo APE sociale, finalizzato al cofinanziamento dell’istituto, con dotazione pari a 12,2 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020, 10,5 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni di euro per il 2022, di 5,3 milioni di euro per il 2023 e di 2,4 milioni di euro annui dal 2024. In tale Fondo confluiscono le eventuali economie emergenti dall’attività di monitoraggio degli oneri conseguenti dal beneficio, l’accertamento delle quali è effettuato entro il 15 novembre 2018 mediante Conferenza dei servizi. Nel Fondo confluisce anche la somma di 44,3 milioni di euro per il 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste (comma 97-sexies).
Stabilizzazione e semplificazione della RITA
Ai lavoratori che cessano l’attività lavorativa e che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, qualora in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni, è concessa la RITA fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La rendita anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
La parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.
Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
Pagamento pensioni
Viene estesa la regola generale secondo la quale tutte le pensioni corrisposte dall’INPS e le rendite vitalizie INAIL saranno pagate al primo del mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile.
Casse previdenziali professionisti
Inserita nella legge di Bilancio 2018 una norma volta a tutelare le somme di denaro e gli strumenti finanziari delle casse di previdenza dei professionisti dal possibile coinvolgimento in procedure concorsuali che riguardano il gestore degli investimenti stessi. Le casse usciranno, inoltre, dal 2020 dalla lista delle PA sottoposte agli obblighi della spending review stilata dall’ISTAT
Altre misure per imprese e professionisti
Termine invio telematico 770
Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche è prorogato stabilmente dal 31 luglio al 31 ottobre. Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Premi di risultato in azioni
In caso di corresponsione di premi di risultato tramite assegnazione di azioni sulla plusvalenza tra il prezzo della vendita delle azioni e il valore originario delle somme dei premi di produttività l’IRPEF è dovuta in misura pari al 26%.
Bonus 80 euro
Aumenta a 24.600 euro il limite massimo di reddito complessivo ammesso per la fruizione del bonus IRPEF pari a 80 euro mensili. Il limite per la fruizione parziale del bonus aumenta anche’esso da 26.000 a 26.600 euro.
Deducibilità IRAP lavoro a termine
I datori di lavoro potranno dedurre integralmente, dalla base imponibile IRAP, per il 2018, il costo del lavoro relativo ad ogni lavoratore stagionale che sia stato impiegato per un periodo di almeno 4 mesi nell’arco di 2 anni. La deduzione può avvenire a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei due anni successivi alla cessazione del precedente contratto.
Obbligo pagamento tracciabile delle retribuzioni
Entra nella legge di Bilancio anche l’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegnoconsegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Reddito di inclusione
La legge di Bilancio 2018 prevede la soppressione di alcuni dei seguenti requisiti di accesso, attualmente richiesti:
– decorrenza di almeno tre mesi dal termine della fruizione della NASpI o, in mancanza di essa, dalla sopravvenienza dello status di disoccupato
– presenza nel nucleo familiare di figli, inabili o disoccupati di età maggiore ai 55 anni.
Inoltre, il limite massimo dell’importo erogabile a titolo di ReI è incrementato del 10% e diviene così pari a 533,50 euro.
Si dispone inoltre che, nel caso in cui il beneficio economico collegato al ReI sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, lo stesso venga versato annualmente.
Il Ministero del lavoro trasferirà all’INPS fondi per 20 milioni di euro al fine di incrementare le dichiarazioni DSU per la richiesta dell’ISEE connesso all’attuazione del reddito d’inclusione.
Welfare di comunità
Nella legge di Bilancio 2018 trovano spazio anche specifiche misure volte a favorire i progetti effettuati dalle fondazioni nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi di:
– contrasto alle povertà e alle fragilità sociali
– contenimento del disagio di famiglie con minori
– assistenza e cure a domicilio di anziani e disabili
– dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie
– inclusione socio-lavorativa e promozione dell’occupazione,
da svolgere in collaborazione con le aziende ospedaliere, i presidi ospedalieri, gli enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali e, tramite bando, con gli enti del terzo settore.
In presenza di tali interventi è riconosciuto alle fondazioni un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell‘ambito dell’attività non commerciale.
Bonus bebè
Prorogato il bonus bebè per i nuovi nati nel 2018. Confermata inoltre la soglia ISEE per accedere al beneficio pari a 25.000 euro e gli importi già riconosciuti:
– 1.920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui
– 960 euro l’anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui
L’agevolazione spetterà fino al compimento di un anno di età del bambino.
Detrazioni fiscali figli a carico
Aumenta, a partire dal 1° gennaio 2019, a 4mila euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori entro i 24 anni di età rimangono fiscalmente a carico dei genitori. Per i più grandi resta in vigore l’attuale limite di 2.841,51 euro.
Welfare con il trasporto pubblico
Si prevede l’esenzione fiscale per le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari. Ammessa all’esenzione anche la messa a disposizione dei lavoratori di abbonamenti già acquistati in loro favore dall’impresa.
Soppressione FONDINPS
Il FONDINPS viene abrogato e, attraverso un decreto del Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, dei diversi comparti del settore privato, si procederà alla individuazione del fondo pensione negoziale al quale far affluire le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti.
Maternità avvocati
Viene stabilito che il giudice debba tenere conto dello stato di gravidanza documentato dal difensore ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, escludendo il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione si applica anche per i casi di adozione nazionale ed internazionale nonché di affidamento del minore
Equo compenso per lavoratori autonomi
Trova posto nella legge di Bilancio 2018 anche la disposizione volta a garantire all’avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, quindi con clienti c.d. forti, quali banche e assicurazioni. Si prevede infatti:
– un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un DM che sarà emanato dal Ministero della Giustizia
– la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione
– la sottrazione ai termini di prescrizione dell’azione di nullità del contratto che viola la disciplina sull’equo compenso.
Congedo obbligatorio del padre per l’anno 2018
La legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha prolungato il periodo di validità delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, di cui alla legge n. 92/2012, anche per l’anno 2018. Peraltro, a differenza dell’anno 2017, i padri di figlio nato o adottato nel corso del 2018 avranno diritto a 4 giorni di congedo obbligatorio, da fruire anche in via non continuativa entro cinque mesi dalla nascita o dall’entrata in famiglia del figlio, più un eventuale ulteriore giornata, previo accordo con la madre e in sostituzione di un giorno di astensione obbligatoria della stessa.