La legge di bilancio 2018 introduce importanti novità anche nel campo agricolo, come il riconoscimento dell’esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli con età inferiore ai 40 anni, la definizione dell’attività di enoturismo come parte della normativa fiscale dell’agriturismo ecc.

Di seguito sono riportate le novità introdotte:

Contributi previdenziali

La legge di Bilancio 2018 riconosce l’esonero contributivo a coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale con età inferiore ai 40 anni, che avviano nuove attività agricole e si iscrivono per la prima volta alla previdenza dell’INPS. Lo sgravio è totale per i primi 3 anni e parziale per i 2 successivi.

Soggetti interessati

Beneficiari dell’esonero sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali obbligati all’iscrizione presso la gestione pensionistica degli agricoltori.

La misura agevolativa riguarda in particolare:

– i piccoli imprenditori che si dedicano alla coltivazione dei terreni posseduti;

– gli imprenditori agricoli a titolo principale (IATP), che si dedicano con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi per non meno di due terzi del proprio tempo e con un ricavo derivato da tale attività di almeno il 75% del proprio reddito globale da lavoro (ridotto al 50% per i territori montani e le zone agricole svantaggiate).

-i soci di società agricole che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichino all’attività agricola di impresa almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate).

Requisiti

I soggetti sopraindicati possono fruire dello sgravio a condizione che:

1) abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;

2) non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.

Inoltre, il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale che si iscrive nel corso dell’anno 2018 non sia già stato iscritto nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività.

Misura e durata dell’esonero

Il beneficio introdotto dalla legge di Bilancio 2018 è pari alla misura di seguito riportata:

  1. a) esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
  2. b) esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
  3. c) esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

L’esonero ha ad oggetto la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale cui è tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo.

Sono esclusi pertanto dall’agevolazione:

– il contributo di maternità;

–  il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.

Cumulo con altri incentivi

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Procedimento di ammissione

Data l’ assenza di specifiche indicazioni INPS, è possibile affermare che, ai fini dell’ammissione allo sgravio, i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali dovranno inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.

La presentazione dell’istanza si potrà effettuare presumibilmente con le stesse modalità già previste per lo scorso anno, accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, e selezionando il relativo modulo di domanda.

Enoturismo

L’enoturismo viene introdotto tra le attività agricole connesse:

“tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.

Tali attività, a partire dal 1° gennaio 2018, rientrano nell’ambito della normativa fiscale dell’agriturismo  e al cui svolgimento va applicato l’art. 5 della legge n. 413/1991; il quale prevede la determinazione del reddito imponibile applicando, alla somma dei ricavi conseguiti, il coefficiente di redditività del 25% e l’IVA detraibile al 50%.

Inoltre, il regime forfetario IVA si può applicare solamente per i produttori agricoli di cui all’art. 295 e seguenti della direttiva UE n. 112/2006.

L’attività di enoturismo, per poter essere esercitata, necessita della presentazione della SCIA al Comune di competenza (in conformità alle normative regionali).

Apicoltura

Per quanto riguarda il campo dell’apicoltura, viene previsto un’interessante incentivo. La legge di Bilancio 2018, infatti, stabilisce che i proventi derivanti da tale attività, esercitata da apicoltori con meno di venti alveari nei comuni classificati montani, non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRPEF.

Pertanto, entro tali termini, l’apicoltura può essere svolta anche senza un terreno agricolo.

Settore avicolo

Con la legge di bilancio 2018, viene istituito il Fondo per l’emergenza avicola con lo scopo di realizzare interventi in grado di fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, ovvero:

– interventi diretti a favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva a favore delle imprese che non hanno polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

– il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza aviaria.

Compensazioni IVA per il settore bovino

Con la legge di Bilancio 2018 viene confermato l’aumento delle percentuali di compensazione ai fini della detrazione IVA per i produttori agricoli nel regime speciale,  riguardo  alle cessioni di animali della specie bovina e suina.

L’art. 1, comma 506, della legge di Bilancio rinvia ad un apposito decreto ministeriale con il quale vengono stabiliti i valori delle percentuali, dettando le soglie massime di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina (innalzate, per gli anni 2018, 2019 e 2020, in misura non superiore al 7,7% e all’8%).

Studio Pucci Associati