Secondo lo schema di Legge di Bilancio 2026, a partire dal 1° gennaio 2026 gli utili d’esercizio e le riserve di utili distribuiti da società di capitali ed enti commerciali residenti (nonché da società ed enti non residenti) potranno beneficiare dell’attuale parziale esenzione fiscale solo se riferiti a partecipazioni dirette pari o superiori al 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi.

La novità riguarda in particolare:

  • le società di capitali e gli enti commerciali residenti in Italia;
  • le società di persone (S.n.c. e S.a.s.);
  • le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Allineamento con la direttiva UE “Madri e Figlie”

Il nuovo limite del 10% si allinea a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE (“direttiva Madri e Figlie”).
Tuttavia, lo schema di legge introduce un’importante precisazione: ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione si considerano anche le quote detenute indirettamente tramite società controllate, attraverso la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. Tale calcolo tiene conto della demoltiplicazione derivante dalla catena partecipativa.

Tassazione dei dividendi: il momento rilevante

Poiché la tassazione dei dividendi avviene per cassa, il test sulla percentuale di partecipazione sarà effettuato alla data di percezione del dividendo.
Questa impostazione comporterà una riduzione dei casi di applicazione delle norme anti “dividend washing” previste dall’articolo 109, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR.

Partecipazioni e diritti di godimento

È importante ricordare che i diritti di godimento, come l’usufrutto, non costituiscono partecipazione al capitale. Tale interpretazione è confermata dalla circolare Assonime n. 63 del 1994 e da diverse risposte dell’Agenzia delle Entrate (n. 147/2019, 381/2020, 238/2021 e 116/2024).
Con l’entrata in vigore della norma, si prevede un nuovo dibattito sul trattamento dei mutui di titoli garantiti.

Decorrenza e impatti operativi

Le nuove regole si applicheranno agli utili e riserve distribuiti a partire dal 1° gennaio 2026.
Il riferimento alla data di distribuzione, e non a quella di corresponsione, potrebbe generare gli stessi disagi operativi già sperimentati nel 2018 con la Legge 205/2017, in occasione della riforma sul regime delle partecipazioni qualificate e non qualificate.

Categorie di utili non interessate dalla modifica

La norma non introduce variazioni per:

  • Persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa, i cui dividendi restano tassati con imposta secca del 26%;
  • Enti non commerciali, i cui dividendi concorrono integralmente al reddito complessivo (77,74% per utili fino al 31 dicembre 2016);
  • Soggetti IAS/IFRS, titolari di partecipazioni non immobilizzate, che già includevano i dividendi nel reddito complessivo senza esenzioni (art. 89, comma 2-bis TUIR);
  • Dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata, già integralmente tassabili salvo dimostrazione dell’esimente di cui all’art. 47-bis, comma 2, lett. b).

Dividendi corrisposti a soggetti non residenti

Nessuna variazione riguarda i dividendi corrisposti a soggetti non residenti. Questi continueranno a essere:

  • Totalmente esenti, se percepiti da società “madri” comunitarie o svizzere (art. 27-bis DPR 600/1973 e art. 9 Accordo UE-Svizzera del 26 ottobre 2004) e da OICR UE o SEE;
  • Tassati con imposta secca dell’1,20%, se percepiti da società UE o SEE non esenti;
  • Soggetti a imposta definitiva dell’11%, per determinati fondi pensione esteri;
  • Tassati al 26%, con possibili riduzioni convenzionali contro le doppie imposizioni.

Nessun impatto sulla participation exemption

Infine, la modifica non incide sul regime di participation exemption (articolo 87 TUIR) applicabile in caso di cessione della partecipazione.

Conclusioni: cosa cambia dal 2026

Dal 1° gennaio 2026, solo le società che detengono partecipazioni almeno pari al 10% potranno beneficiare della parziale esenzione sui dividendi.
Le imprese con partecipazioni minori dovranno quindi rivalutare le proprie strategie societarie e fiscali, anche alla luce dei potenziali impatti su flussi di cassa e pianificazione fiscale.