Di seguito una breve sintesi con le novità fiscali più importanti contenute nella legge di stabilità 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Bonus 80 euro.

La disposizioni che prevede l’erogazione del bonus di 80 euro diventa definitiva, entrando nel testo unico delle imposte sui redditi. In particolare, se il reddito complessivo non supera 24.000 euro è prevista l’erogazione di € 80 mensile. Se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro viene erogato un bonus inferiore a € 80 e calcolato sul reddito.
Estesi gli incentivi per i ricercatori che rientrano in Italia.
E’ prevista l’esclusione della formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori, che abbiano svolto attività di ricerca e docenza all’estero per 2 anni, che da 31.7.2010 e entro i 7 anni successivi vengono a svolgere le loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato. L’agevolazione si applica nel periodo di imposta in c il ricercatore diviene residente e nei 3 periodi successivi.

Buoni pasto.

Dal 1.7.2015 la quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione passa da 5,29 euro a 7 euro nel caso in cui tali buoni sono in formato elettronico.
Compensazioni delle cartelle con crediti maturati verso le P.A.
Dal 2015 è possibile compensare le somme iscritte a ruolo con crediti vantati verso la P.A. a condizione che la somma iscritta sia pari o inferiore al credito.

Cuneo fiscale.

Per imprese, lavoratori autonomi e agricoltori, ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP, il costo del lavoro a tempo indeterminato è integralmente deducibile. Viene però eliminata la riduzione delle aliquote e l’aliquota ordinaria torna al 3,9%. Inoltre, è riconosciuto un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP lorda per i soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e dunque senza costo di lavoro.

TFR in busta paga.

Per il periodo tra il 1° marzo 2015 e il 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi, possono optare per la percezione in busta paga delle quote maturande del TFR e per quelle destinate a previdenza complementare. Una volta esercitata, l’opzione è irrevocabile fino al 30.6.18. La quota di TFR è soggetta a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali, non concorre a formare il reddito complessivo per verificare la spettanza del bonus di 80 euro. I datori con meno di 50 addetti che non intendono attingere a proprie risorse per erogare la quota, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l’Inps e da garanzia dello Stato di ultima istanza.

Patent box.

Le imprese residenti in Paesi esteri il cui reddito deriva da utilizzo di beni immateriali (brevetti marchi e know how) possono aderire a un regime opzionale di tassazione agevolata che dura 5 anni e è irrevocabile.Vengono così esclusi dal reddito il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione di tali beni per il periodo in corso al 31.12.14, mentre il 30 e 40% per i periodi successivi.

Detrazione ristrutturazione, risparmio energetico e bonus mobili.

Sono prorogate per il 2015 le detrazioni per spese di:
– risparmio energetico nella misura del 65%.
– ristrutturazione edilizia nella misura del 50%.
– bonus arredo nella misura del 50%, a prescindere dall’importo delle spese per lavori di ristrutturazione.
– lavori di prevenzione antisismica nella misura del 65%.
Passa dal 4 al 8% la misura della ritenuta che banche e poste devono operare sui bonifici del 50-65

Regime forfettario.

Chi ha applicato nel 2014 il regime dei minimi con imposta sostitutiva al 5% può continuare ad avvalersene fino al completamento del quinquennio agevolato o fino al compimento dei 35 anni di età. Accedono invece automaticamente, salvo esercizio dell’opzione di applicazione del regime ordinario, al nuovo regime agevolato con imposta sostitutiva al 15% coloro che erano ordinari nel 2014 e che soddisfano i nuovi requisiti ovvero ricavi e compensi sotto limiti stabiliti differentemente in base al codice ATECO di attività, abbiano sostenuto spese per acquisizione di lavoro inferiori a € 5000 lordi, abbiano sostenuto costi per beni mobili strumentali inferiori a € 20000, i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arte e professione siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che vi aderiscono sono: – Esonerati dal versamento dell’iva, – Esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; – Esonerati dal versamento IRAP; – Esonerati dalla comunicazione dello spesometro; – Esonerati dalla comunicazione black list; – Esonerati dalla applicazione e dal versamento della ritenuta alla fonte; – Tenuti a compilare gli studi di settore/parametri.

Bonus bebè.

Per ogni figlio nato adottato dal 1° gennaio 2015 al 31.12.2017 è introdotto un assegno annuo di 960 euro fino al 3° anno di età se il nucleo familiare ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui. L’importo è raddoppiato se l’ISEE non supera i 7.000 euro. L’assegno è erogato mensilmente su domanda presso l’inps.

Clausola di salvaguardia posticipata.

Viene posticipata al 15.1.2016 la clausola di salvaguardia inerente il termine entro il cui possono essere previste variazioni della aliquote di imposta e riduzioni di agevolazioni e detrazioni.

Canone RAI.  

Il canone RAI per il 2015 rimane invariato.

Esenzione TASI per immobili siti nelle zone colpite dal sisma del 6.4.09.

Dal 2015 esenzione per il pagamento della TASI dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6.4.09 fino ala ricostruzine e definitiva agibilità dei fabbricati stessi.
Tassazione previdenziale. Aumento dell’imposta sostitutiva applicabile ai fondi pensione, dal 11,5% al 20%. Incrementata anche l’imposta applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR dal 11 al 17 %.

Rivalutazione terreni e partecipazioni.

Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.1.15. Entro il 30.06.15 si dovrà provvedere cn la redazione e asseverazione della periszia di stima e con il versamento dell’imposta sostitutiva con le seguenti aliquote: 4% per partecipazioni non qualificate e 8% per quelle qualificate e per terreni.

Reverse charge.

Sono previste nuove ipotesi di reverse charge, tra cui cessione di beni a ipermercati, supermercati, discount, cessione d gas e energia elettrica a soggetti passivi rivenditori ex art 7, comma 3 lett a) DPR 633/72, mentre per le operazioni effettuate verso enti pubblici non debitori di imposta, si introduce una modalità di versamento dell’iva chiamata “split payment”, tramite il quale al fornitore viene accreditato solo l’importo del corrispettivo pagato dalla PA al netto dell’iva che viene accreditata in apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario.

Ravvedimento operoso.

Sarà possibile il ravvedimento operoso anche se la violazione è già stata constatata con accessi, ispezioni ecc, fino alla notifica di accertamenti, avvisi bonari, avvisi di liquidazione. Sono introdotte anche nuove riduzioni delle sanzioni.

Istituti deflattivi del contenzioso.

Sono abrogati gli istituti deflattivi del contenzioso ovvero l’adesione al PVC e l’adesione agli inviti a comparire.
Termini dell’accertamento. I termini per l’accertamento decorrono, a fronte della dichiarazione integrativa o correttiva, dall’anno successivo alla presentazione della medesima.

Termini dell’accertamento.

I termini per l’accertamento decorrono, a fronte della dichiarazione integrativa o correttiva, dall’anno successivo alla presentazione della medesima.

Dichiarazione iva.

Viene eliminata la possibilità di presentare la dichiarazione IVA nel modello unico e fissato a febbraio il termine per presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma. Eliminato anche l’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA. Ciò a partire dalla dichiarazione IVA dovuta per il 2015 (quindi dal 2016).

Bollo veicoli storici.

E’ prevista l’abrogazione dell’esenzione dal bollo auto per i veicoli di oltre venti anni.

E-book.

L’iva prevista per i libri in formato elettronico è stabilita al 4%.

Aumento IVA.

E’ previsto l’innalzamento dell’IVA:

– Per le cessioni del prodotto pellet di legno dal 10 al 22% a partire dal 1.1.15;

– Dell’aliquota prevista del 10%: al 12% a decorrere dal 2016 e al 13% dal 2017;

– Dell’aliquota prevista del 22%; al 24% a decorrere dal 2016, al 25% dal 2017, al 25,5% a decorrere dal 2018;