Licenziamenti: d.lgs. 183 del 2014

Il Giudice, laddove dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio o riconducibile a altri casi di nullità previsti per legge, ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore. Il rapporto si intende risolto se il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità. Idem per licenziamenti inefficaci perché in forma orale. L’ indennità per il risarcimento del danno non potrà mai essere inferiore a 5 mensilità con pagamento dei contributi previdenziali. Il lavoratore può richiedere entro 30 giorni un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in sostituzione del reintegro, indennità che non è soggetta a contribuzione.
Nei casi, invece, in cui ricorrono gli estremi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo e giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento, condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria esente contributi di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore alle 4 mensilità e non superiore alle 24.
Nel caso in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito motivazionale, il giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento, condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria non soggetta a contribuzione, pari a una mensilità dell’ultima paga globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore alle due mensilità e non superiore alle dodici.
In caso di revoca del licenziamento, purché effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca, senza regimi sanzionatori.
È istituito presso l’INPS il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in disoccupazione involontaria. Il lavoratore licenziato illegittimamente, per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo ha diritto a ricevere dal CPI competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura in materia di politiche attive per l’impiego. Presentando il voucher ad un’agenzia di lavoro pubblica o privata, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa un contratto di ricollocazione che prevede:
– Diritto del lavoratore ad un’assistenza per la ricerca di nuovo impiego gestita e strutturata dall’agenzia per il lavoro.
– Diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell’agenzia di iniziative di ricerca, formazione, riqualificazione ecc.. mirate a nuovi sbocchi occupazionali in relazione alle capacità del lavoratore.
– Dovere del lavoratore di porsi a disposizione e cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte.

L’ammontare del voucher è proporzionato al profilo del lavoratore stesso e della sua occupabilità. L’ agenzia ha diritto ad incassare il voucher a risultato ottenuto.