Misure di Welfare aziendale

(art 1, co. 28)

Viene integrato l’art 51 co.2 del TUIR, introducendo la lettera d-bis, ovvero la possibilità di riconoscere ai lavoratori e ai loro familiari purché a carico, somme o rimborsi da destinare all’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Vi sono tre modalità di corresponsione del benefit:

  1. Erogazione di somme finalizzate all’acquisto degli abbonamenti di trasporto pubblico;
  2. Rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per l’acquisto degli abbonamenti, tramite documentazione che il lavoratore deve rendere;
  3. Acquisto del datore datore di lavoro degli abbonamenti.

È fatto divieto concedere benefit ad personam, quindi le somme i valori devono riguardare la totalità dei lavoratori.

Incentivi strutturali all’occupazione

(art 1, co. 100-108)

L’Art. 1 co. 100 introduce un nuovo esonero contributivo per le assunzioni di giovani lavoratori. La misura ha lo scopo di promuovere l’occupazione giovanile stabile attraverso uno sgravio contributivo strutturale per i datori di lavoro. Lo sgravio sarà pari al 50% dei contributi INPS per un massimo di 3.000 euro su base annua ripartito su base mensile per 36 mensilità. Potrà essere richiesto per assunzioni dal 1º gennaio 2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il Bonus lavoro Giovani 2018 spetta a patto che:

  • il lavoratore non abbia compiuto i 30 anni di età (35 solo nel periodo fino al 31 dicembre 2018);
  • il lavoratore non abbia mai lavorato con contratto a tempo indeterminato;
  • il datore di lavoro non abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti individuali nei 6 mesi precedenti l’assunzione;
  • il datore di lavoro sia in regola con i principi generali di fruizione degli incentivi art. 31 D. lgs 150/2015 (es. durc regolare, rispetto CCNL, diritto di precedenza ecc);

Riassunzione di lavoratori con parziale fruizione dei benefici

Nei casi di assunzioni di lavoratori per i quali sia stato parzialmente fruito l’esonero da parte di altri datori di lavoro il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Revoca del bonus lavoro giovani 2018 e recupero del beneficio già fruito

In un caso può esservi la revoca del bonus lavoro giovani 2018 e recupero del beneficio già fruito. L’art. 1 comma 105 della L. 205/2017 stabilisce che se il lavoratore assunto con gli sgravi viene licenziato per giustificato motivo oggettivo nei primi 6 mesi, si ha la revoca e il recupero degli incentivi. Lo stesso avviene in caso di licenziamento nello stesso periodo di un lavoratore della stessa unità produttiva con stessa qualifica.

Bonus lavoro giovani 2018 per prosecuzione apprendistato

Il bonus del 50% per un massimo di 3000 spetta anche per la stabilizzazione a tempo indeterminato di un apprendistato a patto che l’apprendista non abbia più di 30 anni. In questo caso l’esonero spetta per 12 mesi oltre i normali benefici di 12 mesi previsti per la prosecuzione dell’apprendistato art. 47 comma 7 D. lgs. 81/2015.

Bonus giovani 2018 per trasformazione di contratti a termine

Il bonus giovani 2018 spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. Il bonus spetta per le trasformazioni avvenute dal 1° gennaio 2018 sempre nei limiti di età previsti dalla norma ovvero 35 anni per il 2018, 30 anni dal 2019.

Esonero contributivo giovani 2018, a chi non si applica

Il suddetto Esonero contributivo giovani 2018 non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Infine NON è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Bonus assunzioni donne

Il bonus assunzioni donne disoccupate 2018 consentirà ai datori di lavoro di beneficiare dello sgravio contributivo del 50% per 18 mesi in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato o di 12 mesi per contratti di lavoro a tempo determinato.

L’agevolazione si rivolge alle donne disoccupate da 24 mesi ma, nel caso di assunzioni in aree svantaggiate o in settori in cui la disparità occupazionale di genere è almeno del 25% i mesi di disoccupazione richiesti scendono a 6.

Lavoratori over 50

Il bonus assunzioni per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi consente, così come per il bonus donne disoccupate, di beneficiare della riduzione del 50% dei contributi per 18 o 12 mesi.

L’agevolazione potrà essere richiesta da tutti i datori di lavoro del settore privato e in tutto il territorio nazionale e il bonus sarà riconosciuto per contratti di lavoro a tempo determinato, indeterminato o per trasformazioni di contratto a termine in indeterminato.

Incentivo alternanza scuola lavoro

Le agevolazioni giovani 2018 possono essere incrementate del 100% dei contributi dovuti dal datore (sempre rispettando il limite dei 3000 euro annuali), nei confronti dei datori di lavoro privati che assumono sempre con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

  • Studenti che abbiano svolto almeno il 30% dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
  • Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Deducibilità IRAP lavoratori stagionali

(art 1, co 116)

Per l’anno 2018 è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. Lo sgravio è riferito a: società di capitali ed enti commerciali; società di persone; imprese individuali; imprese di assicurazioni; banche; persone fisiche e società semplici.

BONUS RENZI

(art 1 co. 132)

Aumenta la soglia di reddito per accedere al bonus di 80 euro. Aumento resosi necessario per non sterilizzare l’aumento di stipendio dei dipendenti statali (il rinnovo del contratto statale ha comportato un aumento di stipendio proporzionale al reddito del lavoratore e fino ad un massimo di 85 euro, aumento che avrebbe potuto azzerare il bonus Renzi ed i conseguente superamento della soglia reddituale). Al fine di scongiurare ciò, si è passati dalle attuali soglie di reddito di 24.000 e 26.000 a 24.600 e 26.600.

Proroga Cigs

(art 1 co.136)

La manovra riconosce, per gli anni 2018 e 2019, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese a rilevanza economica strategica (anche a livello regionale), con organico superiore a 100 unità lavorative, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni.

In sostanza, alle imprese che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo in sede governativa, potrà essere concessa la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di 12 mesi, a condizione che il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato alternativamente:

  1. Da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di 24 mesi;
  2. Di piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.

Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie indicate, potrà essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.

Assegno di ricollocazione per imprese in crisi

(art 1 co.136)

La legge di bilancio 2018 assegna all’ANPAL risorse per 5 milioni nel 2018 e altri 15 milioni l’anno nel biennio 2019-2020 per il potenziamento dello strumento dell’assegno di ricollocazione.

Si prevede la possibilità di anticipare l’assegno di ricollocazione anche nel periodo coperto dall’intervento di CIGS.

Dopo aver sottoscritto l’accordo di ricollocazione, i lavoratori interessati ad anticipare l’attivazione dell’assegno di ricollocazione, possono chiedere all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (termine perentorio), di vedersi attribuito in anticipo l’assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni correlati ai programmi di riorganizzazione o di crisi.

Qualora il lavoratore accetti un’offerta di lavoro da parte di un’altra azienda i cui assetti proprietari non coincidono con quella dove lavorava precedentemente, beneficia:

  1. dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di integrazione salariale;
  2. di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto;

Al datore di lavoro che assume il percettore dell’assegno di ricollocazione per CIGS è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui per un periodo di:

  1. 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  2. 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Se nel corso del suo svolgimento questo contratto a tempo determinato viene trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Aumento del contributo di licenziamento

(Art 1, co. 137)

La legge di Bilancio prevede che il contributo di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (CIGS[1]) aumenti all’82%, ovvero al doppio dell’importo attualmente previsto.

Il ticket di licenziamento a carico del datore dovrà essere corrisposto all’INPS entro il 16esimo giorno del mese successivo al licenziamento effettivo del dipendente, sotto un importo che potrà variare a seconda di diverse caratteristiche e all’anzianità lavorativa del dipendente stesso. La tassa sul licenziamento è volta a finanziare la NASPI ed è pari a 980 euro per ogni anno di lavoro versato, con un massimo di 3 annualità.

Sono esclusi da tale previsione i datori di lavoro che abbiano attivato la procedura di licenziamento collettivo prima del 20 ottobre 2017. Inoltre viene escluso nel caso in cui a predisporre il licenziamento sia il dipendente stesso sotto regolari dimissioni.

Il Fondo di Integrazione Salariale – FIS

(art 1 co. 159)

La legge di bilancio incide sul limite massimo di erogazione delle prestazioni da parte del fondo di integrazione salariale nei confronti del datore di lavoro. Originariamente le prestazioni non potevano eccedere una misura superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro,  la legge di bilancio fissa invece il tetto aziendale in 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari.

Il FIS fu una delle novità della Riforma del Jobs Act che sostituì il vecchio Fondo di Solidarietà residuale con l’obiettivo di garantire prestazioni di integrazioni salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel perimetro della Cassa Integrazione.

In particolare sono coinvolti dall’ambito di applicazione del F.I.S. i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina della CIGO e/o della CIGS di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali o i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui agli artt. 26 e 27 del medesimo Decreto. Il Fondo garantisce l’assegno di solidarietà e, per i soggetti datoriali che occupano mediamente più di quindici dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’assegno ordinario per le causali ammesse dalla legge.

PROROGA ED ESTENSIONE DELL’APE

(art 1 co.162-167)

Novità per l’Ape VOLONTARIA, l’anticipo pensionistico a carico dello Stato, erogato dall’Inps a favore di specifiche categorie di lavoratori, per permettere loro di andare in pensione a partire da 63 anni, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017. L’istituto sperimentale dell’Ape volontaria, infatti, viene prorogato di un anno, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

Invece, viene estesa la platea dei beneficiari dell’Ape sociale, per la quale sono stati ridotti i requisiti contributivi richiesti per accedere all’indennità nel caso di donne con figli, con uno sconto di 6 mesi per ciascun figlio, fino ad un massimo di 2 anni. Inoltre, potranno beneficiarne anche i lavoratori assunti a tempo determinato, una volta scaduto il contratto, se hanno avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto lavorativo.

RITA

(art 1 co. 168 ss)

La Rendita integrativa temporanea anticipata è un sostegno economico rivolto agli iscritti alla previdenza complementare che decidono di andare in anticipo in pensione. Non si tratta di un prestito intermediato da un istituto finanziario o assicurativo. La RITA sfrutta il risparmio previdenziale del lavoratore. Questo vuol dire che i lavoratori vicini alla pensione possono usufruire in anticipo del capitale accumulato nella propria posizione previdenziale di secondo pilastro.

Chi dispone di liquidità può decidere di farla confluire nel proprio fondo pensione, usufruendo di diversi vantaggi fiscali, a partire dalla deduzione fiscale fino ad un massimo di 5.164,57 euro l’anno ( in questo modo si rende più consistente il montante accumulato, in vista della pensione, per ottenere un assegno più alto o un capitale utilizzabile prime per percepimento dell’assegno previdenziale di primo pilastro ).

L’erogazione del capitale richiesto sarà riconosciuta a partire dal 2018 ai lavoratori che avranno cessato il rapporto di lavoro a meno di 5 anni dall’età della vecchiaia con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria. Inoltre potranno accedervi anche i disoccupati da almeno 24 mesi e che maturano entro 10 anni i requisiti per la vecchiaia, con almeno 20 anni di contribuzione.

La parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15 esimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Il reddito di inclusione REI

(art 1, co. 190-197)

Con la Legge di Bilancio 2018 sono stati aumentati gli importi del contributo riconosciuto mensilmente (attraverso una carta elettronica prepagata) alle famiglie in difficoltà. I nuovi importi però scatteranno dal 1° luglio 2018 e non con l’effettiva entrata in vigore della nuova misura assistenziale, prevista per il 1° gennaio 2018. Una nuova social card che prenderà il posto del  SIA (sostegno per l’inclusione attiva) e dell’ASDI (l’assegno di disoccupazione).

Dal prossimo anno quindi le famiglie in difficoltà riceveranno un aiuto economico, ma non solo; il REI infatti oltre a prevedere una social card con un importo variabile riconosciuto a seconda del numero dei componenti della famiglia, include anche un progetto personalizzato al quale deve partecipare l’intero nucleo familiare utile per il superamento della condizione di povertà, tramite un piano di inclusione sia in ambito sociale che lavorativo.

Il reddito di inclusione è una misura assistenziale riconosciuta alle famiglie che oltre ad essere in difficoltà economica presentino almeno una delle seguenti condizioni:  presenza di un minorenne; presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore (o tutore);  presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (in questo caso la domanda può essere presentata dopo il 4° mese);       presenza di una persona con età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione.

Per quanto riguarda lo stato di difficoltà economica, questo sussiste sotto determinate soglie di reddito. Nel dettaglio, per accedere al REI 2018 è necessario: avere un valore ISEE non superiore ai 6mila euro; avere un valore ISRE non superiore ai 3mila euro;            patrimonio immobiliare (non è compresa la casa di abitazione) non superiore ai 20mila euro;           valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro per le famiglie con più di due componenti, 8mila euro per la coppia e 6mila euro per la persona sola.

Inoltre, per accedere al REI 2018 è necessario che nessun componente familiare percepisca un altro ammortizzatore sociale, sia per l’impiego come la NASPI, che per il sostegno del reddito.

Altro requisito è non possedere autoveicoli e motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta.

Possono fare richiesta non solo i cittadini italiani, ma anche quelli di altri Paesi (il richiedente straniero sia un cittadino dell’Unione Europea, oppure che un suo familiare sia titolare del diritto di soggiorno). Congiuntamente, il richiedente al momento della presentazione della domanda deve essere residente in Italia da almeno due anni.

Come anticipato, l’importo del reddito d’inclusione varia a seconda del numero di componenti della famiglia. Questi importi vengono erogati attraverso la carta REI, per un massimo di 18 mesi. Può essere concessa un’ulteriore proroga per ulteriori 12 mesi, ma la domanda in tal caso va presentata non prima di 6 mesi dal pagamento dell’ultima mensilità.

Divieto di licenziamento a seguito di denuncia per molestie

(art 1 co. 218)

Viene inserito un c. 3bis al d.lgs. 198/2006, il quale introduce il divieto di sanzionare, demansionare, trasferire, licenziare o sottoporre ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in ragione della denuncia stessa. Viene inoltre prevista la nullità del licenziamento qualora questo venga intimato per motivi discriminatori o ritorsivi.

Obbligo tracciabilità delle retribuzioni e dei compensi

(art 1, co. 909)

Entra nella legge di Bilancio anche l’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione (nonché ogni anticipo di essa) attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il datore di lavoro non può corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro. La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.

[1] Normalmente imprese industriali con 15 dipendenti e imprese commerciali con 50 dipendenti.