MODIFICHE RELATIVE ALL’UTILIZZO DEI VOUCHER LAVORO

Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2016, ha approvato sostanziali cambiamenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro accessorio.

In attesa che l’iter legislativo renda operative tali modifiche, si riportano di seguito le novità di maggior rilievo:

1) Il committente dovrà comunicare tramite sms, mail o pec, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici o codice fiscale del prestatore, il luogo di lavoro e la durata alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.
2) L’ arco temporale di riferimento della prestazione non potrà superare i 30 giorni.
3) In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applicherà una sanzione amministrativa che va dai 400 ai 2400 euro per ciascun lavoratore interessato dalla violazione.
Si ricorda che il limite a favore di ciascun committente è pari a 2000 euro.

RESIDUO FERIE ANNI PRECEDENTI
Si ricorda che entro il 30 giugno dovranno essere godute le 4 settimane di ferie relative all’anno 2014.
Si fa presente che nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a garantire il minimo legale delle 4 settimane, oltre a dover pagare la contribuzione prevista, potrà essere sottoposto a sanzione amministrativa che va dalle 130 alle 780 euro per ogni lavoratore interessato. Eventuali periodi di ferie eccedenti il minimo legale delle quattro settimane, se non goduti, potranno essere monetizzati in busta paga.

Studio Pucci Associati