Con la L. 190/2014 e i nuovi decreti attuativi INPS, con l’anno 2015 sono diverse le novità prevista dall’Ente Previdenziale.
- Esonero contributivo: con la L.190/2014, per favorire le assunzioni di personale a tempo indeterminato e l’abbattimento della percentuale di disoccupazione, è stato previsto l’abbattimento dei contributi previdenziali per i neo assunti con decorrenza 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi. Tale agevolazione spetta ai datori di lavoro in regola con il durc per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori che, nei tre mesi precedenti non abbiano avuto rapporti di lavoro col medesimo datore di lavoro, tenendo conto anche di eventuali unità locali o aziende controllate, a tempo indeterminato o, che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano avuto alcun tipo di rapporto, con qualsiasi datore di lavoro, a tempo indeterminato. Per usufruire dell’agevolazione deve essere fatta richiesta all’INPS di utilizzo del codice 6Y da poter riportare nella denuncia individuale UNIEMENS. Il limite massimo di esonero su base annua è di 8.060,00 euro. Restano immutate tutte le altre forme contributive e tributarie a cui non si applica il beneficio (irpef, inail ecc..). Esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
- Altre Agevolazioni:
- Sostituzione per maternità: sono concessi alle imprese con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori a tempo determinato per la sostituzione di lavoratrici in maternità. Il contributo prevede una riduzione del 50%, concesso dall’INPS previo presentazione della domanda con allegati i dati della dipendente in maternità, per un periodo di 12 mesi, o entro l’anno di vita del bambino. Si applica anche in caso di affidamento o adozione, per un massimo di un anno dall’entrata del bambino nel nucleo familiare.
- Apprendisti: qualsiasi forma di assunzione di apprendisti gode di una aliquota del 10%, che viene mantenuta per un anno ulteriore in caso di qualifica. Obbligatoria la formazione.
- Over 50, Giovani, Donne: Per gli over 50, in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi, sono previste agevolazioni fino al 50% in base alla categoria in ci rientrano i neo assunti in base alla forma contrattuale prevista se a tempo determinato o indeterminato.
- Disabili e svantaggiati: anche fuori dall’obbligo del computo occupazionale.
- Ricercatori o lavoratori con profili altamente qualificati: contributo sotto forma di credito di imposta pari al 35% fino a 200.000,00 euro annui del costo aziendale sostenuto.
- Aliquote gestione separata, ticket licenziamenti, aspi e naspi:
- Per l’anno 2015 sono aumentate di 3 punti percentuale le aliquote relative alla gestione separata. Per i non iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota si attesta al 30,72%, mentre per coloro iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota sarà del 23,50%. Resta l’aliquota del 27,72% per i professionisti senza albo ed in possesso di partita IVA iscritti alla gestione separate.
- Per l’anno 2015 il Ticket sui licenziamenti passa a 490,10 euro annue, per i licenziamenti di dipendenti con contratto a tempo indeterminato (anche intermittenti), il ticket deve essere pagato su un’anzianità massima di 36 mesi o riproporzionata se inferiore. Il contributo è calcolato sul 41% dell’indennità ASPI, rivalutata per il 2015 a 1195,37 euro.
- Dal 1 maggio 2015 entrerà in vigore la nuova forma di disoccupazione involontaria che andrà a sostituire l’ASPI e che prenderà il nome di NASPI. La durata della NASPI è rapportata alla storia contributiva del lavoratore e può arrivare ad un massimo di 24 mesi per chi ha lavorato per 4 anni, per scendere a 18 con decorrenza 1 gennaio 2017. La nuova tutela sarà accessibile a tutti i lavoratori che abbiano involontariamente perso il posto di lavoro fatta esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli per i quali si mantiene la tutela vigente. La Naspi matura:
- Qualora vi sia lo status di disoccupato (art.1 c.2 lettera C dlgs 21 aprile 2000)
- Il lavoratore possa fare valere, nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione
- Nei 12 mesi precedenti l’inizio dello status di disoccupato, il lavoratore possa far valere almeno 30 giornate di effettivo lavoro.
Il decreto istituisce anche un’indennità mensile di disoccupazione denominata DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi, privi di trattamento pensionistico e P.IVA che abbiano perduto involontariamente occupazione nel periodo 1/2015-12/2015.
Il decreto ha istituito anche l’ASDI (assegno di disoccupazione) per coloro che abbiano fruito della NASPI per l’intera durata e siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno. Per il primo anno avranno precedenza all’ASDI i nuclei familiari con minorenni a carico e lavoratori prossimi alla pensione.