Con la L. 190/2014 e i nuovi decreti attuativi INPS, con l’anno 2015 sono diverse le novità prevista dall’Ente Previdenziale.

  1. Esonero contributivo: con la L.190/2014, per favorire le assunzioni di personale a tempo indeterminato e l’abbattimento della percentuale di disoccupazione, è stato previsto l’abbattimento dei contributi previdenziali per i neo assunti con decorrenza 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi. Tale agevolazione spetta ai datori di lavoro in regola con il durc per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori che, nei tre mesi precedenti non abbiano avuto rapporti di lavoro col medesimo datore di lavoro, tenendo conto anche di eventuali unità locali o aziende controllate, a tempo indeterminato o, che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano avuto alcun tipo di rapporto, con qualsiasi datore di lavoro, a tempo indeterminato. Per usufruire dell’agevolazione deve essere fatta richiesta all’INPS di utilizzo del codice 6Y da poter riportare nella denuncia individuale UNIEMENS. Il limite massimo di esonero su base annua è di 8.060,00 euro. Restano immutate tutte le altre forme contributive e tributarie a cui non si applica il beneficio (irpef, inail ecc..). Esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
  2. Altre Agevolazioni:
  • Sostituzione per maternità: sono concessi alle imprese con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori a tempo determinato per la sostituzione di lavoratrici in maternità. Il contributo prevede una riduzione del 50%, concesso dall’INPS previo presentazione della domanda con allegati i dati della dipendente in maternità, per un periodo di 12 mesi, o entro l’anno di vita del bambino. Si applica anche in caso di affidamento o adozione, per un massimo di un anno dall’entrata del bambino nel nucleo familiare.
  • Apprendisti: qualsiasi forma di assunzione di apprendisti gode di una aliquota del 10%, che viene mantenuta per un anno ulteriore in caso di qualifica. Obbligatoria la formazione.
  • Over 50, Giovani, Donne: Per gli over 50, in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi, sono previste agevolazioni fino al 50% in base alla categoria in ci rientrano i neo assunti in base alla forma contrattuale prevista se a tempo determinato o indeterminato.
  • Disabili e svantaggiati: anche fuori dall’obbligo del computo occupazionale.
  • Ricercatori o lavoratori con profili altamente qualificati: contributo sotto forma di credito di imposta pari al 35% fino a 200.000,00 euro annui del costo aziendale sostenuto.
  1. Aliquote gestione separata, ticket licenziamenti, aspi e naspi:
  • Per l’anno 2015 sono aumentate di 3 punti percentuale le aliquote relative alla gestione separata. Per i non iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota si attesta al 30,72%, mentre per coloro iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota sarà del 23,50%. Resta l’aliquota del 27,72% per i professionisti senza albo ed in possesso di partita IVA iscritti alla gestione separate.
  • Per l’anno 2015 il Ticket sui licenziamenti passa a 490,10 euro annue, per i licenziamenti di dipendenti con contratto a tempo indeterminato (anche intermittenti), il ticket deve essere pagato su un’anzianità massima di 36 mesi o riproporzionata se inferiore. Il contributo è calcolato sul 41% dell’indennità ASPI, rivalutata per il 2015 a 1195,37 euro.
  • Dal 1 maggio 2015 entrerà in vigore la nuova forma di disoccupazione involontaria che andrà a sostituire l’ASPI e che prenderà il nome di NASPI. La durata della NASPI è rapportata alla storia contributiva del lavoratore e può arrivare ad un massimo di 24 mesi per chi ha lavorato per 4 anni, per scendere a 18 con decorrenza 1 gennaio 2017. La nuova tutela sarà accessibile a tutti i lavoratori che abbiano involontariamente perso il posto di lavoro fatta esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli per i quali si mantiene la tutela vigente. La Naspi matura:
  1. Qualora vi sia lo status di disoccupato (art.1 c.2 lettera C dlgs 21 aprile 2000)
  2. Il lavoratore possa fare valere, nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione
  3. Nei 12 mesi precedenti l’inizio dello status di disoccupato, il lavoratore possa far valere almeno 30 giornate di effettivo lavoro.

Il decreto istituisce anche un’indennità mensile di disoccupazione denominata DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi, privi di trattamento pensionistico e P.IVA che abbiano perduto involontariamente occupazione nel periodo 1/2015-12/2015.

Il decreto ha istituito anche l’ASDI (assegno di disoccupazione) per coloro che abbiano fruito della NASPI per l’intera durata e siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno. Per il primo anno avranno precedenza all’ASDI i nuclei familiari con minorenni a carico e lavoratori prossimi alla pensione.