A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita un’indennità mensile di disoccupazione chiamata NASPI (nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) che sostituirà le prestazioni di ASPI e Mini ASPI contro la disoccupazione involontaria.
Sono destinatari i lavoratori dipendenti, fatta esclusione dei dipendenti delle P.A. con contratto a tempo indeterminato e dei lavoratori agricoli a tempo determinato o indeterminato. La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che:
1. Siano in stato di disoccupazione involontaria.
2. Possano fare valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione.
3. Possano far valere 18 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
4. Viene riconosciuta anche ai lavoratori che rassegnino le proprie dimissioni per giusta causa o in casi di risoluzione consensuale (art. 1 c. 40 L. 92/2012)
5. Viene rapportata alla retribuzione imponibile a fini previdenziali degli ultimi 4 anni utili, divisa per il n. di settimane utili di contribuzione e moltiplicata per 4,33.
6. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Dal 2017 la durata massima è di 78 settimane.