L’Inps ha emanato la circolare numero 45 del 2019 con la quale introduce una sostanziale novità in ambito di assegni familiari; difatti la domanda di ANF dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, non dovrà più essere presentata in modalità cartacea al datore di lavoro, ma presentata direttamente in modalità telematica sul portale INPS.

DOMANDA. Da Lunedì 1° aprile 2019 pertanto, i lavoratori non dovranno più presentare la domanda cartacea al datore di lavoro ma la dovranno presentare direttamente all’INPS attraverso i seguenti canali telematici:

  • online: nell’area riservata del cittadino, accedendo con le proprie credenziali PIN INPS, oppure con SPID (di secondo livello) o CNS;
  • tramite patronato o altri intermediari abilitati.

Calcolo e pagamento degli assegni familiari. Una volta presentata la domanda all’INPS, l’Istituto calcolerà l’importo secondo i consueti parametri:

  1. composizione del nucleo familiare;
  2. redditi complessivi.

Datore di lavoro. Gli importi calcolati dall’Istituto verranno messi a conoscenza del datore di lavoro attraverso una specifica utility presente nel Cassetto previdenziale aziendale e disponibile dal 1° aprile 2019.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro calcolerà l’importo effettivo al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alle presenze del lavoratore nel periodo di riferimento.

Il datore di lavoro erogherà gli importi con le modalità conosciute ad oggi, unitamente alla retribuzione, e provvederà al relativo conguaglio mensilmente.

Domande già inviate? Le domande cartacee in corso e per quelle presentate in modalità cartacea fino al 31 marzo 2019 avranno validità fino al 30 giugno di quest’anno. Il datore di lavoro dovrà quindi continuare a comportarsi come sempre, almeno fino alla loro naturale scadenza.

Modifica nucleo familiare? In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

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