L’art. 1 comma da 54 a 89 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto a decorrere dal 2015 un nuovo regime fiscale agevolato: il cd regime forfettario.

Possono accedere al nuovo regime le persone fisiche esercenti attività di impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente abbiano rispettato le seguenti quattro condizioni, requisiti che anno per anno andranno verificati e saranno necessari per il mantenimento del regime:

  • Limite ricavi/compensi;
  • Spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5000,00;
  • Costo complessivo dei beni strumentali al 31/12 dell’esercizio precedente, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000,00. Non si considerano i beni di valore inferiore al 50%, mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno rilevanza;
  • Prevalenza, nell’anno precedente, del reddito da attività in forma autonoma su quello da lavoro dipendente.

In merito ai limiti ricavi/compensi sono stabilite delle soglie in base ai codici ATECO ove rientrano le attività esercitate, superate le quali non è possibile accedere al nuovo regime.

Codice attività ATECO 2007 Settore Limiti compensi Coeff. redditività
(10 – 11) Industrie alimentari e delle bevande 35.000 40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 Commercio all’ingrosso e al

dettaglio

40.000 40%
47.81 Commercio ambulante e di

prodotti alimentari e bevande

30.000 40%
47.82 – 47.89 Commercio ambulante di altri

prodotti

20.000 54%
(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni e attività immobiliari 15.000 86%
46.1 Intermediari del commercio 15.000 62%
(55 – 56) Attività dei servizi di alloggio e di

ristorazione

40.000 40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) Attività professionali, scientifiche,

tecniche, sanitarie, di istruzione,

servizi finanziari ed assicurativi

15.000 78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 0905 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) Altre attività economiche 20.000 67%

Sono esclusi dal nuovo regime i contribuenti che:

  • si avvalgono di regimi speciali IVA
  • risultano non residenti
  • effettuano in vi a esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n° 8 , DPR 633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53 comma 1 DL 331/1993
  • partecipano a società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116 TUIR.

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:

a) per quanto riguarda l’Iva sono in generale esonerati dal versamento dell’imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell’Iva a credito). Inoltre sono esonerati dall’obbligo:
– della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
– della registrazione degli acquisti;
– della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
– della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
– della comunicazione del c.d. spesometro;
– della comunicazione black list;
– della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
Sono invece obbligati:
– a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
– a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell’Iva, andrà riportata la dicitura: “Operazione in franchigia da Iva”, con l’eventuale indicazione della norma;
– a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
– a versare l’Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

b) per quanto riguarda le imposte sui redditi:
– sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
– determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
– sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
c) per quanto riguarda l’IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
d) per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
e) per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d’imposta, essi:
– non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
– non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato). Tale sistema prevede la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza considerare il c.d. minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito d’impresa dichiarato è inferiore a quella soglia minima).
Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella ut supra), senza tener conto delle spese sostenute nell’anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.
Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Il versamento dell’imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l’Irpef.
Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori agevolazioni nel caso in cui ad applicarlo siano dei soggetti che intraprendono una nuova attività. In tal caso, infatti, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una diminuzione del reddito di 1/3. Requisiti per tale ulteriore agevolazione sono:
– non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività di impresa o lavoro autonomo;
– non deve trattarsi di mera prosecuzione di attività precedentemente svolta;
– in caso di proseguimento di attività svolta da altro soggetto l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve essere superiore a soglie di ricavi previsti in base al codice di attività.
In merito al regime forfettario questo si applica a tutti i contribuenti che rispettano i requisiti suddetti. Per tali soggetti il regime forfettario è applicato come regime naturale. E’ possibile invece optare per quello ordinario nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta e tale opzione è vincolante per un triennio e s estende successivamente di anno in anno.