OBBLIGO DELLA PUBBLICAZIONE DI AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI
Con la Legge 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (art. 1, commi da 125 a 129) si prevede l’obbligo di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
Quando scatta l’obbligo
L’obbligo scatta quando l’importo complessivo sia superiore a euro 10.000,00 annui (da conteggiare secondo il criterio di cassa e quindi verificare il momento dell’incasso dell’aiuto/contributo).
I contribuenti soggetti all’obbligo:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Esclusi:
- i liberi professionisti.
Aiuti e contributi soggetti all’obbligo:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi;
- vantaggi.
Dove pubblicare:
- sul proprio sito internet aziendale;
- se sprovvisti, sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono;
- se redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni), nella nota integrativa di bilancio.
Procedura di adempimento:
- procedura semplificata per chi ha già pubblicato nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” : in questo caso le imprese possono solo indicare la seguente dicitura:
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx” - procedura completa in caso che non ci sia pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”: in tal caso, per ogni aiuto, andranno pubblicate le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso; causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Sanzione:
Dal 1° gennaio 2023 chi viola l’obbligo incorre nelle seguenti sanzioni
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
- Se non si adempie e non si paga le sanzioni di cui sopra entro 90 giorni dalla contestazione, il trasgressore dovrà restituire integralmente contributi e aiuti ricevuti.
I consulenti del nostro Studio rimangono a disposizione per ogni richiesta di delucidazione.