Recentemente abbiamo assistito ad incresciosi fatti di cronaca che hanno avuto come protagonisti lavoratori a contatto diretto con minori. Questi eventi hanno di fatto riportato in auge una direttiva ultimamente trascurata; la n. 2011/93/UE, recepita dal nostro ordinamento con il D.lgs n.39/2014.

Cardine della direttiva è l’Art 25-bis:
il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, debba richiedere il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare:
– l’esistenza di condanne o di carichi pendenti per taluno dei reati di cui agli artt.600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale;
– l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il fine primario della norma è sicuramente rappresentato dall’incolumità dei minori affidati dalle famiglie a scuole, palestre, centri estivi ed in generale a tutti quei soggetti organizzati in aziende che svolgono attività a stretto contatto con i minori.
Il Ministero della Giustizia, con propria circolare (3 aprile 2014), ha specificato che sarà dovere dell’azienda stessa acquisire il certificato e verificare l’esistenza di condanne o l’irrogazione delle sanzioni sopra dette.

I soggetti obbligati 

L’obbligo in esame riguarda i datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività professionale e che abbiano un contatto diretto e non mediato e continuativo con i minori. Possiamo prendere come esempio: istruttori sportivi per bambini, il corpo docente di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici etc.
Pertanto quando l’attività svolta dal lavoratore comporterà un rapporto diretto con i minori, il datore dovrà adempiere all’obbligo della richiesta del certificato giudiziale.

Eccezioni

Occorre precisare che saranno esclusi dal dettato normativo le attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte a un’utenza indifferenziata, ma dove è comunque “possibile” la presenza di minori. Prendiamo come ipotesi le strutture recettizie/Alberghi: in questo caso occorrerà richiedere il certificato solo per quelle attività che comportino un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, come avviene ad esempio per l’addetto al c.d. miniclub o al babysitting ecc.; restano, invece, escluse le attività del settore afferenti al ricevimento o similari in quanto in tal caso la platea dei destinatari non è costituita soltanto né tantomeno risulta preventivamente determinabile.

Quale rapporto di lavoro è sottoposto a tale tipo di controllo?

Le tipologie di lavoro interessate dalla disposizione sono:
– Il lavoro subordinato;
– L’attività di natura autonoma o parasubordinata che comporti comunque un contatto continuativo con minori;
– Lavoro somministrato, qualora dal contratto di fornitura risulti evidente l’impiego del lavoratore in attività a contatto diretto e regolare con minori.
Restano invece escluse dall’obbligo:
– I rapporti di volontariato: per le organizzazioni di volontariato l’obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumano la veste di datori di lavoro;
– I rapporti di lavoro domestico come baby-sitting.

Quando richiedere il certificato giudiziale?

L’obbligo di acquisire e valutare il certificato del casellario giudiziale sussiste al momento dell’assunzione del lavoratore. Tale richiesta del certificato dovrà essere inoltrata, prima dell’inizio del lavoro, all’ufficio locale del casellario presso la Procura della Repubblica, previa acquisizione del consenso dell’interessato. In attesa del rilascio del certificato, è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza.

Ci sono sanzioni?

SI, e sono anche molto pesanti! Difatti in caso d’inosservanza dell’obbligo di richiesta del certificato del casellario giudiziale, l’art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 39/2014 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per il datore di lavoro pari ad una somma tra 10.000,00 e 15.000,00 euro. Si fa presente tuttavia che la sanzione potrà essere estinta col pagamento in misura ridotta pari a 5.000 euro entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione dell’illecito.