La Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha previsto, con decorrenza 1 luglio 2018, che non sarà più possibile pagare in contanti stipendi ai dipendenti e compensi ai collaboratori, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Ai commi 910 e seguenti della richiamata Legge, le retribuzioni, ed eventuali acconti in anticipo, dovranno corrispondersi tramite una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

1-      Bonifico su conto corrente identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;

2-      Strumenti di pagamento elettronico;

3-      Pagamento in contanti presso sportelli bancari o postali dovo il DL abbia aperto un conto corrente con mandato di pagamento;

4-      Tramite emissione di assegno bancario

Sono esclusi dall’applicazione della norma, le Pubbliche Amministrazioni, i lavoratori domestici, i compensi derivanti da tirocini, borse di studio e rapporti di lavoro autonomi di natura occasionale.

Il regime sanzionatorio, di tipo amministrativo, consisterà nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, inoltre al trasgressore, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e al D.Lgs 124/2004, fatto esclusione del potere di diffida, trattandosi di illecito non sanabile.

Si ricorda, infine, che la firma apposta dal lavoratore al momento della consegna della busta paga, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.