La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha introdotto per le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle imprese l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per rischi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni) a copertura dei beni materiali iscritti nello stato patrimoniale alle voci B-II-1-3.
Il quadro normativo è stato aggiornato da successivi decreti e prevede scadenze differenziate in base alla dimensione aziendale.

Per i clienti dello Studio Pucci, questa guida fornisce un riepilogo delle norme vigenti, delle principali scadenze e dei criteri da adottare nella determinazione dei massimali assicurativi.

Chi è obbligato a stipulare la polizza catastrofale

Imprese soggette all’obbligo

L’obbligo di stipulare la polizza catastrofale riguarda tutte le imprese che risultano iscritte nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 1, comma 101, della Legge 213/2023. In particolare, sono incluse le società di capitali, le società di persone e le società tra professionisti (STP). L’obbligo si applica a imprese attive nei più diversi settori economici, comprese quelle industriali, commerciali, artigianali e dei servizi, così come alle realtà professionali organizzate in forma societaria, purché abbiano una personalità giuridica riconosciuta e siano soggette alla registrazione ufficiale.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’obbligo i liberi professionisti che esercitano in forma individuale e sono iscritti esclusivamente a un Ordine o Albo professionale, poiché tali soggetti non rientrano nella definizione di “impresa” ai fini della normativa. Inoltre, non sono obbligate le imprese agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile e, fino al 31 dicembre 2025, restano escluse anche le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, in virtù di proroghe specifiche stabilite dalla normativa.

Scadenze operative aggiornate

Le scadenze per la stipula variano in base alla dimensione d’impresa:

Categoria di impresaScadenza stipulaDecorrenza divieto di accesso a contributi pubblici*
Grandi imprese31 marzo 202530 giugno 2025
Medie imprese1 ottobre 2025Dalla stessa data
Piccole e microimprese31 dicembre 2025Dalla stessa data
Imprese della pesca/acquacoltura31 dicembre 2025Dalla stessa data

* Ai sensi dell’art. 1, co. 102, L. 213/2023, le imprese prive di copertura non possono beneficiare di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche dopo la rispettiva scadenza.

Cosa copre la polizza

  • Rientrano nella copertura i beni materiali aziendali iscritti alle voci B-II-1-3 dello stato patrimoniale:
    • Immobili (capannoni, sedi operative, magazzini, ecc.)
    • Impianti, macchinari, attrezzature e beni mobili
    • Terreni e sistemazioni fondiarie
  • La polizza appartiene al ramo 8 – Incendio ed elementi naturali e deve prevedere franchigia o scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile, salvo eccezioni per grandi imprese.

Determinazione dei massimali assicurativi

La determinazione dei massimali assicurativi è uno degli aspetti fondamentali per garantire una protezione adeguata contro i rischi catastrofali. La normativa stabilisce che, per ciascun bene rientrante nelle voci B-II-1-3 dello stato patrimoniale, il massimale debba riflettere il valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, il costo di rimpiazzo per i beni mobili e il costo di ripristino post-evento per i terreni. Questo approccio assicura che, in caso di sinistro, l’indennizzo consenta di ripristinare completamente il patrimonio aziendale senza rischi di sottoassicurazione.

Per quanto riguarda la franchigia o lo scoperto, la regola generale prevede che la quota a carico dell’impresa non superi il 15% del danno indennizzabile. Tuttavia, per le grandi imprese o per le somme assicurate superiori a 30 milioni di euro, la normativa consente una maggiore flessibilità: in questi casi, la percentuale di franchigia o scoperto può essere concordata liberamente tra le parti, soprattutto nel contesto di polizze di gruppo.

È inoltre importante comprendere il significato dei principali termini assicurativi: il massimale rappresenta l’importo massimo che l’assicurazione corrisponderà per sinistro, mentre la franchigia è la quota detraibile dall’indennizzo e lo scoperto indica la parte minima del danno che resta a carico dell’assicurato. La corretta determinazione dei massimali e la comprensione di queste definizioni sono essenziali per garantire che la polizza risponda pienamente alle esigenze di tutela del patrimonio aziendale e per rispettare le disposizioni di legge.

Passi operativi consigliati

  1. Verificare la qualifica: accertare se l’attività rientra tra le imprese obbligate (in particolare per STP e veicoli societari professionali).
  2. Classificazione dimensionale: determinare se l’impresa è micro, piccola, media o grande ai sensi della Raccomandazione UE 2003/361.
  3. Mappatura dei beni: stimare il valore di ricostruzione/rimpiazzo dei beni materiali; in caso di stime complesse, rivolgersi a un perito.
  4. Consultare il portale IVASS: confrontare le offerte disponibili, verificando franchigia e scoperto.
  5. Documentare la stipula: conservare copia della polizza, attestazione del premio e elenco dei beni assicurati.
  6. Monitorare i decreti attuativi MEF-MIMIT per eventuali aggiornamenti sui criteri di selezione degli eventi e sulla determinazione dei premi.

Conseguenze del mancato adempimento

  • Per le imprese: perdita dell’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche a partire dalla scadenza prevista.
  • Per le compagnie assicurative: sanzioni amministrative da € 100.000 a € 500.000 in caso di rifiuto ingiustificato di contrarre (art. 1, co. 107, L. 213/2023).

Conclusioni

La nuova disciplina impone alle imprese di proteggere il proprio patrimonio contro i rischi catastrofali, rendendo la polizza un requisito essenziale non solo per la sicurezza aziendale ma anche per mantenere l’accesso ai sostegni pubblici.
È fondamentale che le imprese, incluse le società tra professionisti, avviino tempestivamente le verifiche e le richieste di preventivo, così da rispettare i termini di legge e ottimizzare i costi grazie agli strumenti messi a disposizione da IVASS e alla garanzia SACE.