Sabato 18 Aprile 2020, la Regione Toscana ha emanato l’ ordinanza n. 38 contente norme da applicare al fine del contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. In particolare:

– al fine di valutare le migliori azioni per prevenire e limitare la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro dovranno assicurare la disponibilità a garantire spazi e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’Azienda che volontariamente intendano sottoporsi a screening sierologico, secondo le modalità definite da specifiche ordinanze regionali;

al fine della gestione degli spazi e degli spostamenti dal proprio domicilio al luogo di lavoro (e viceversa), sui mezzi pubblici è fatto obbligo di utilizzo di mascherina e raccomandato l’utilizzo di guanti monouso o continua pulizia delle mani. E’ consigliato l’utilizzo di mezzi sostenibili (biciclette e mezzi elettrici) e nel caso di utilizzo di mezzo privato con due persone si raccomanda l’uso di mascherine;

la distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro è di norma determinata in 1,80 metri;

 – è fatto obbligo di utilizzo di mascherine negli ambienti pubblici e privati in presenza di più persone e dove non possa essere garantito il mantenimento della distanza interpersonale;

in presenza di febbre o altri sintomi simil influenzali, è fatto divieto di recarsi nei luoghi di lavoro e restare nel proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente il rispetto delle disposizioni, utilizzando strumenti di misurazione della temperatura o mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, prima dell’inizio di ogni turno lavorativo;

prima dell’accesso nei luoghi di lavoro è necessario detergersi le mani e utilizzare mascherina protettiva e guanti monouso. Il datore di lavoro dovrà installare nei luoghi di lavoro idonei dispenser per il lavaggio delle mani, fornire mascherine protettive ed eventualmente guanti monouso.

quando non fosse possibile mantenere il distanziamento di 1,80 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra persone o utilizzare dispositivi quali mascherine FFP2 senza valvole. Nel caso di mancanza di mascherine FFP2 è fatto obbligo di utilizzo di due mascherine chirurgiche contemporaneamente;

– deve essere garantita la sanificazione degli ambienti almeno una volta al giorno anche in funzione dei turni di lavoro. Tali adempimenti devono essere registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporti cartacei o informatici con autodichiarazione;

è fatto obbligo di areare il più possibile gli ambienti di lavoro e garantire sanificazione periodica degli impianti di areazione;

i servizi mensa sono possibili e devono essere organizzati garantendo la distanza interpersonale e la sanificazione dei tavoli dopo ogni pasto.

– il datore di lavoro deve rendere informativa a tutti i dipendenti, consegnando o affiggendo appositi depliants informativi nei locali aziendali con maggior visibilità

DISPOSIZIONI ULTERIORI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

– Obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati, in modo da mantenere la distanza interpersonale di 1,80 metri e obbligo di mantenere gli accessi in funzione degli spazi disponibili, differenziando dove possibile, percorsi di entrata e di uscita;

– posizionare pannelli di separazione sui banchi e sulle casse, in modo da garantire distanza tra lavoratori e utenti;

si può entrare negli esercizi commerciali esclusivamente indossando mascherina a copertura di naso e bocca e utilizzando guati monouso. All’ingresso degli esercizi commerciali devono essere garantiti appositi dispenser per detergere le mani o guanti monouso;

– obbligo di fornire e garantire all’utenza il distanziamento durante l’attesa, con apposite informative poste all’esterno dell’esercizio commerciale;

– obbligo di consentire, fatta eccezione per bambini e persone non autosufficienti, l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare.

PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO

– I datori di lavoro hanno obbligo di redigere appositi protocolli anti-contagio, recanti le misure sopra descritte. L’ adozione di tale protocollo si rende necessaria al fine di poter svolgere la propria attività lavorativa.

– Utilizzando gli allegati all’ordinanza, per le attività attualmente operanti è fatto obbligo, entro 30 giorni a decorrere dal 18 Aprile 2020, di comunicare alla Regione Toscana, tramite indirizzo mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it, l’attuazione dei protocolli. Per le altre attività l’obbligo decorre dal momento della riapertura. I protocolli anti-contagio dovranno essere conservati presso la propria attività per garantire i controlli previsti per legge.

SANZIONI PREVISTE

Il mancato rispetto delle misure anti-contagio è sanzionato secondo l’art. 4 DL 19/2020 del 25/03/2020.

Allegato all’Ordinanza

Ordinanza n 38 del 18 aprile 2020 allegato