Sabato 18 Aprile 2020, la Regione Toscana ha emanato l’ ordinanza n. 38 contente norme da applicare al fine del contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. In particolare:
– al fine di valutare le migliori azioni per prevenire e limitare la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro dovranno assicurare la disponibilità a garantire spazi e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’Azienda che volontariamente intendano sottoporsi a screening sierologico, secondo le modalità definite da specifiche ordinanze regionali;
– al fine della gestione degli spazi e degli spostamenti dal proprio domicilio al luogo di lavoro (e viceversa), sui mezzi pubblici è fatto obbligo di utilizzo di mascherina e raccomandato l’utilizzo di guanti monouso o continua pulizia delle mani. E’ consigliato l’utilizzo di mezzi sostenibili (biciclette e mezzi elettrici) e nel caso di utilizzo di mezzo privato con due persone si raccomanda l’uso di mascherine;
– la distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro è di norma determinata in 1,80 metri;
– è fatto obbligo di utilizzo di mascherine negli ambienti pubblici e privati in presenza di più persone e dove non possa essere garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
– in presenza di febbre o altri sintomi simil influenzali, è fatto divieto di recarsi nei luoghi di lavoro e restare nel proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente il rispetto delle disposizioni, utilizzando strumenti di misurazione della temperatura o mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, prima dell’inizio di ogni turno lavorativo;
– prima dell’accesso nei luoghi di lavoro è necessario detergersi le mani e utilizzare mascherina protettiva e guanti monouso. Il datore di lavoro dovrà installare nei luoghi di lavoro idonei dispenser per il lavaggio delle mani, fornire mascherine protettive ed eventualmente guanti monouso.
– quando non fosse possibile mantenere il distanziamento di 1,80 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra persone o utilizzare dispositivi quali mascherine FFP2 senza valvole. Nel caso di mancanza di mascherine FFP2 è fatto obbligo di utilizzo di due mascherine chirurgiche contemporaneamente;
– deve essere garantita la sanificazione degli ambienti almeno una volta al giorno anche in funzione dei turni di lavoro. Tali adempimenti devono essere registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporti cartacei o informatici con autodichiarazione;
– è fatto obbligo di areare il più possibile gli ambienti di lavoro e garantire sanificazione periodica degli impianti di areazione;
– i servizi mensa sono possibili e devono essere organizzati garantendo la distanza interpersonale e la sanificazione dei tavoli dopo ogni pasto.
– il datore di lavoro deve rendere informativa a tutti i dipendenti, consegnando o affiggendo appositi depliants informativi nei locali aziendali con maggior visibilità
DISPOSIZIONI ULTERIORI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
– Obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati, in modo da mantenere la distanza interpersonale di 1,80 metri e obbligo di mantenere gli accessi in funzione degli spazi disponibili, differenziando dove possibile, percorsi di entrata e di uscita;
– posizionare pannelli di separazione sui banchi e sulle casse, in modo da garantire distanza tra lavoratori e utenti;
– si può entrare negli esercizi commerciali esclusivamente indossando mascherina a copertura di naso e bocca e utilizzando guati monouso. All’ingresso degli esercizi commerciali devono essere garantiti appositi dispenser per detergere le mani o guanti monouso;
– obbligo di fornire e garantire all’utenza il distanziamento durante l’attesa, con apposite informative poste all’esterno dell’esercizio commerciale;
– obbligo di consentire, fatta eccezione per bambini e persone non autosufficienti, l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare.
PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO
– I datori di lavoro hanno obbligo di redigere appositi protocolli anti-contagio, recanti le misure sopra descritte. L’ adozione di tale protocollo si rende necessaria al fine di poter svolgere la propria attività lavorativa.
– Utilizzando gli allegati all’ordinanza, per le attività attualmente operanti è fatto obbligo, entro 30 giorni a decorrere dal 18 Aprile 2020, di comunicare alla Regione Toscana, tramite indirizzo mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it, l’attuazione dei protocolli. Per le altre attività l’obbligo decorre dal momento della riapertura. I protocolli anti-contagio dovranno essere conservati presso la propria attività per garantire i controlli previsti per legge.
SANZIONI PREVISTE
Il mancato rispetto delle misure anti-contagio è sanzionato secondo l’art. 4 DL 19/2020 del 25/03/2020.
Allegato all’Ordinanza
Ordinanza n 38 del 18 aprile 2020 allegato