L’art. 1 co. 174 – 185 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto la possibilità per i contribuenti di fruire di un ravvedimento operoso speciale per le violazioni commesse sino al periodo di imposta 2021, che comporta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

È necessario pagare per intero le imposte nonché gli interessi al tasso legale da quando è stata commessa la violazione.

Tale forma di ravvedimento riguarda solo le dichiarazioni validamente presentate e, a livello generale, funziona come l’ordinario ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.lgs. 472/97.

Le somme possono essere pagate in 8 rate trimestrali di pari importo.

La rimozione della violazione e il pagamento delle somme (o della prima rata) devono avvenire entro il 31.3.2023.

Il tutto presuppone l’autoliquidazione ad opera del contribuente. Non sono stati approvati provvedimenti attuativi del ravvedimento operoso speciale.

Non è possibile applicare il cumulo giuridico, dunque ogni violazione va sanata autonomamente, con riduzione, per ciascuna, della sanzione a 1/18 del minimo

Nel seguente documento sono contenute le informazioni di dettaglio  PACE FISCALE – Ravvedimento operoso speciale – scadenza 31.3.2023

In questo video il Dr. Claudio Pucci spiega il ravvedimento operoso speciale e l’opportunità per ridurre le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo.

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