Decreto legge n° 119 del 23/10/2018

Il decreto è stato pubblicato il 23.10.2018.
Ecco le principali novità inerenti la pace fiscale:
1) DEFINIZIONE AGEVOLATA PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
E’ possibile definire il processo verbale di constatazione notificato entro il 23.10.2018 e per il quale non è seguita la notifica dell’avviso di accertamento. Con la definizione il contribuente potrà provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta senza applicazione delle sanzioni.
Per la definizione è necessario inviare una dichiarazione entro il 31.05.2019 e provvedere entro la stessa data al pagamento delle somme in unica soluzione o della prima rata.
Seguirà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ove saranno fornite le disposizioni necessarie e le linee guida per aderire alla definizione.

2) DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
E’ possibile definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero e gli inviti al contraddittorio, notificati entro il 23.10.2018, non impugnati e ancora impugnabili al 23.10.2018. La definizione comporta il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dal 23.10.2018. Stessa situazione per gli atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 23.10.2018. Le somme dovute dovranno essere pagate entro 30 giorni dal 23.10.2018. Dovrebbe seguire un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ove saranno fornite le disposizioni necessarie e le linee guida per aderire alla definizione.

3) ROTTAMAZIONE TER
Le cartelle emesse dal 01.01.2000 al 31.12.2017 sono ammesse alla definizione tramite rottamazione ter senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Seguirà un provvedimento dall’Agente di Riscossione per la definizione della nuova modulistica e delle modalità di presentazione.
La domanda di definizione dovrà essere presentata entro 30.04.2019 e la rata in unica soluzione delle somme dovute, o la prima rata se richiesta la rateizzazione deve essere versata entro il 31.07.2019. Sarà possibile richiedere la rateizzazione in 10 rate da pagarsi in 5 anni. Entro il 30.06.2019 l’Agente della Riscossione comunicherà le somme residue dovute e invierà il piano di ammortamento con i bollettini qualora optato per la rateizzazione.
Per coloro che hanno aderito alla rottamazione bis è possibile regolarizzare la medesima pagando le rate in scadenza a Luglio, Settembre e Ottobre 2018 entro il 7 dicembre. Le rate residue potranno così accedere alla rottamazione ter ovvero essere dilazionate in 10 rate suddivise in 5 anni. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della Definizione agevolata 2000/17 (c.d. “rottamazione-bis”) in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, entro la scadenza del 7 dicembre prossimo, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata (c.d. “rottamazione-ter”) e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

4) STRALCIO DEBITI ESATTRIALI FINO A 1000 URO
I debiti di importo fino a 1000 euro affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010 sono automaticamente annullati e l’annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.2018.

5) DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI
Le controversie con l’Agenzia delle Entrate in corso avanti le Commissioni Tributarie e la Cassazione sono definibili a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio.
Qualora risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate in primo grado, il contribuente potrà definire la lite pagando la metà del valore della controversia, mentre se soccombente l’Agenzia delle Entrate in secondo grado, il contribuente potrà definire la lite pagando un quinto del valore della controversia. Il tutto se la controversia al 23.10.2018 non sia definita con pronuncia definitiva.
La definizione si perfeziona con l’invio della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il 31.05.2019. Qualora gli importi dovuti superano i 1000 euro è prevista la possibilità di pagamento rateale. Le controversie sono sospese su domanda dell’interessato fino al 10.06.2018, con la quale dichiari al giudice la propria intenzione ad aderire alla definizione. Il diniego alla definizione deve essere notificato entro il 31.07.2020. Seguirà provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno dettagliate le modalità di accesso alla definizione.

6) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE
Fino al 31.05.2019 i contribuenti possono correggere errori o omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 salvo che dal 2013 abbiano presentato le dichiarazioni a cui erano obbligati e se non iniziati accessi, controlli, ispezioni, inviti, questionati e qualsiasi attività di accertamento.
Il massimo sanabile è del 30% in più rispetto all’imponibile, per un tetto massimo di 100.000 euro in totale. Sul maggiore imponibile, per ciascun anno di imposta, si applica senza sanzioni interessi o oneri accessori un’imposta sostitutiva pari al 20%.
Il contribuente dovrà inviare una dichiarazione integrativa speciale all’agenzia delle Entrate e provvedere al pagamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 31.07.2019 senza avvalersi di compensazione; ovvero ripartirlo in 10 rate semestrali di cui la prima con scadenza 30.09.2019.
Seguirà provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno dettagliate le modalità di invio della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei tributi.

7) SALDO E STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI
Dovrebbe uscire con un emendamento un’altra importante novità definita Saldo e Stralcio delle cartelle esattoriali che prevede una sorta di condono a favore di persone fisiche e società con comprovate difficoltà economiche, consentendo di pagare il debito con tre scaglioni di aliquote in base all’ISEE per le persone fisiche e all’indice di liquidità per le società. Con tale misura saranno condonate sanzioni, interessi e parte della quota capitale.

In particolare:
1. Per le persone fisiche si prevede:
– con isee fino a 15000 euro – aliquota 6%
– con isee da 15001 a 22000 euro – aliquota 10%
– con isee da 22001 a 30000 euro – aliquota al 25%

2. Per le società si prevede:
– con indice di liquidità fino a 0,3% – aliquota 6%
– con indice di liquidità tra lo 0,3% e 0,6% – aliquota 10%
– con indice di liquidità tra lo 0,6% e 0,8% – aliquota al 25%

Il pagamento potrà effettuarsi in unica soluzione o a rate in 10 mesi.

Si ricorda che questa misura non è in vigore ma potrebbe entrare se pubblicato l’emendamento.