L’articolo 13 del Decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 (convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215), cosiddetto Decreto “Fiscale”, ha modificato l’articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducendo importanti novità in materia di lavoro autonomo occasionale.

Obbligo di comunicazione preventiva

La novità prevede “al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, l’obbligo in capo al committente di segnalare “l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori” a mezzo invio di “preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio”.

Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE.

Fino al 30 aprile sarà possibile effettuare la comunicazione anche tramite e-mail, dal 1° maggio l’unico canale valido sarà il portale online, e le comunicazioni effettuate tramite e-mail a partire da tale data saranno ritenute non valide e sanzionabili.

 A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Sanzioni

In caso di omessa comunicazione, il personale ispettivo applicherà una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

I nostri professionisti sono a disposizione per supporto tecnico ed eventuali delucidazioni.