Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n° 142 del 22.06.2015 che definisce le modalità tecniche di comunicazione da parte dell’agente di riscossione agli enti creditori dei ruoli di importi fino a 2.000,00 euro annullati in conformità di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2013. Con la Legge di Stabilità 2013 è stata introdotta la sanatoria per le cartelle esattoriali di importo fino a 2000,00 euro con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 1999.
Rientra nella sanatoria qualunque tipo di somma iscritta a ruolo (contributi previdenziali, tributi, ecc…).

Il D.M. 15 giugno 2015 dispone che l’elenco delle quote riferite ai suddetti crediti annullati è trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica in conformità alle specifiche tecniche indicate nell’allegato 1 del provvedimento. Allo stesso modo, l’agente della riscossione è tenuto a trasmettere agli enti creditori l’elenco dei crediti di ammontare superiore alla soglia, specificando le quote che, alla data di entrata in vigore del decreto, non sono interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni di pagamento. Diversamente, le quote interessate dai suddetti eventi devono essere comunicate seguendo le modalità indicate nell’allegato 3.

Infine, il decreto dispone che le spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione relativamente alle quote interessate dallo sgravio sono rimborsate nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente:
– in 10 rate annuali, senza interessi, con riferimento alle spese relative a ruoli erariali;
– in 20 rate annuali, senza interessi, con riferimento alle spese relative a ruoli non erariali.