Ex art 7, comma 2, lettera p) del D.L. 70/2011, i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente tramite carte di credito, bancomat o carte prepagate, non sono più obbligati alla tenuta della scheda carburante.

Inoltre sono esclusi dagli obblighi dello spesometro in quanto tali acquisti saranno acquisiti dall’Amministrazione finanziaria attraverso la comunicazione degli operatori finanziari.

Nei casi, invece, in cui permane la tenuta della scheda carburante, è prevista la possibilità di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

Operativamente, per includere nello spesometro le schede carburanti relative ad acquisti effettuati con mezzi di pagamento diversi dalle carte di credito o debito o prepagate, è necessario identificare opportunamente il fornitore “fittizio” utilizzato nella registrazione, accedendo alla relativa scheda e selezionando nel campo relativo alle operazioni spesometro la voce “Documento riepilogativo”; in questo modo il codice fiscale “fittizio” non verrà archiviato.
Se invece le schede carburanti non devono essere incluse nello spesometro, si dovrà selezionare la voce “Soggetto escluso”.