In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1 marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori inquadrati nel settore agricolo, aventi un’anzianità di servizio corrispondente ad almeno sei mesi, possono richiedere di percepire la quota maturanda del TFR, al netto del contributo aggiuntivo, compresa eventualmente la quota da destinare a fondi di pensione complementare, come parte integrativa della retribuzione. La parte integrativa è sottoposta a tassazione ordinaria e non imponibile ai fini previdenziali. Sono esclusi da questa applicazione, oltre che i dipendenti con anzianità inferiore a 6 mesi, anche i dipendenti di aziende dichiarate in crisi, o di aziende sottoposte a procedure concorsuali. La scelta di percepire la quota maturanda del tfr in busta paga è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Si allega schema della Fondazione studi dei consulenti del Lavoro da cui è possibile evincere che la scelta può essere conveniente fino ad un reddito complessivo annuo di circa 28.650,00 euro.

fondazione studio consulenti del lavoro