L’art. 3 D. lgs 175/2014 ha previsto l’obbligo per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, da inviare, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, al STS (sistema tessera sanitaria) i dati inerenti spese sanitarie sostenute dal contribuente, ai fini della compilazione delle dichiarazioni pre-compilate da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti obbligati alla comunicazione dal 2015 erano:

  • Farmacie
  • Asl
  • Aziende ospedaliere
  • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • Policlinici universitari
  • Presidi di specialistica ambulatoriale
  • Strutture per erogazioni prestazione assistenza protesica e assistenza integrativa
  • Medici chirurghi e odontoiatri

A partire dal 1.1.2016 il D.M. 1.9.2016 ha previsto l’estensione dell’obbligo di invio al Sistema STS dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche ai seguenti soggetti (diversi da quelli già previsti dall’art. 3, Dlgs 175/2014):

  • Parafarmacie
  • Psicologi
  • Infermieri
  • Ostetriche/i
  • Tecnici sanitari di radiologia medica
  • Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico
  • Veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

Le tipologie di spese interessate dalla comunicazione sono:

  • Prestazioni erogate dai soggetti
  • Acquisto di farmaci, anche omeopatici
  • Acquisto/affitto di dispositivi medici con marcatura CE
  • Servizi sanitari erogate da farmacie
  • Spese agevolabili solo a particolari condizioni
  • Altre spese sanitarie

E’ previsto che le specifiche tecniche e le modalità operative di trasmissione telematica dei dati saranno stabilite con prossimo decreto del MEF (superando il recente il DM 2/08/2016 – v. RF 206/2016).
Il contribuente può esercitare opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati inerenti le spese sanitarie, con le seguenti modalità:

  • Non consegnando il codice fiscale da inserire sullo scontrino di un acquisto sanitario
  • Facendo inserire al medico o alla struttura, sulla ricevuta, che ha svolto la prestazione, un’annotazione di manifestazione della propria opposizione.
  • Dandone comunicazione, dal 1° ottobre dell’anno di riferimento delle spese al 31 gennaio dell’anno successivo, all’Agenzia delle Entrate, recandosi personalmente, telefonando o inviando una email.
  • Accedendo al sito internet STS tramite la tessera sanitaria ovvero le credenziali Fisconine.

Studio Pucci Associati