Per il solo periodo d’imposta 2022 l’art 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.211 prevede la possibilità per i datori di lavoro privati, su base volontaria, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni carburante, esclusi da tassazione, per un ammontare massimo di 200,00 euro per lavoratore.

La locuzione di <<datori di lavoro privato>> comporta che rientrino nell’agevolazione non solo i datori di lavoro di aziende private ma anche i datori di lavoro professionisti o enti non commerciali, compresi gli enti pubblici economici che non ricoprano veste di pubbliche amministrazioni.

I buoni possono essere corrisposti fin da subito, anche ad personam e senza la necessità di preventivi accordi contrattuali. Inoltre, il costo connesso al loro acquisto è integralmente deducibile dal reddito d’impresa. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, c.d. principio di cassa allargato, l’erogazione del buono potrà avvenire non oltre il 12 gennaio 2023, ma non esclude che lo stesso possa essere utilizzato dal dipendente anche in data successiva.

Tra le novità volte a sostenere i lavoratori, nel decreto Aiuti bis figura un nuovo innalzamento del limite di esenzione fiscale previsto per i fringe benefit. Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600,00 purchè le medesime siano presentate dal lavoratore al datore di lavoro e conservate per almeno 5 anni.

L’applicazione di tale beneficio ha effetto retroattivo e si applica anche a quei beni o servizi erogati o rimborsati dal datore di lavoro nel medesimo anno, prima dell’entrata in vigore del decreto. Il limite tornerà al valore ordinario di € 258,23 dal 1° gennaio 2023, salvo nuove disposizioni normative.

Il buono carburante di 200,00 può essere coordinato con l’esenzione di 600,00 previsto per i fringe benefit, arrivando cosi ad 800,00, cifra che non concore alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.

Con due esempi numerici l’Agenzia ha fornito indicazioni circa la loro possibile coesistenza. Detti esempi, tuttavia, non tengono conto del nuovo limite di 600,00 riferito al solo 2022.

Si provvede dunque, fermo i principi, alla illustrazione con due esempi che tengono in considerazione il nuovo limite.

Esempio n. 1

  • Lavoratore dipendente
  • Beneficia, nell’anno d’imposta 2022:
  1. Di buoni benzina per euro 100,00;
  2. Di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 700,00 (dunque superiore a 600 euro)
  • Quest’ultima somma (100,00 euro) sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.

Esempio n. 2

  • Lavoratore dipendente
  • Beneficia, nell’anno d’imposta 2022:
  1. Di buoni benzina per euro 250,00;
  2. Di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 550,00
  • L’intera somma di euro 800,00 (250+550) non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50,00 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit che si attesta così a euro 600,00 (550,00+50,00).

Da ultimo, ma non per importanza, il legislatore non ha escluso la possibilità che l’erogazione degli stessi buoni sia effettuata per finalità retributive. È possibile, quindi, nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di euro 600,00, sia per i predetti buoni benzina per un valore di euro 200,00.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori e più cordiali saluti

Studio Pucci Law & Tax Advisors stp srl