Nella serata del 07/10/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.235 del 7-10-2016) il decreto correttivo del JOBS ACT contenente, tra le altre, le nuove modalità di comunicazione dell’utilizzo di prestazioni con voucher.
Il decreto è immediatamente operativo, pertanto le novità decorrono da oggi 08/10/2016 per tutte le prestazioni a partire da questa data.
Eventuali comunicazioni a copertura della giornata odierna e di quelle successive, già effettuate con il tradizionale canale INPS, saranno considerate efficaci.
Si consiglia, in questo primo periodo di transizione, in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali, di effettuare la doppia comunicazione sia all’INPS tramite canali utilizzati fino a data odierna, che alla DTL competente tramite invio di mail, PEC o in alternativa utilizzando i canali di comunicazione già previsti per i lavoratori intermittenti.

La prestazione di lavoro accessorio dovrà essere preceduta di almeno 60 minuti da una segnalazione operata dal committente a mezzo sms o posta elettronica con l’indicazione puntuale dei tempi e luoghi in cui sarà svolta l’attività.

Imprenditori non agricoli e professionisti

Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti sono obbligati a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro i dati anagrafici del prestatore, l’ora e il giorno di inizio, l’ora e il giorno di fine attività e la sede in cui avrà luogo la prestazione.
La comunicazione deve avvenire a mezzo sms o posta elettronica, in attesa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali predisponga eventuali canali telematici appositamente dedicati.

Imprenditori agricoli

Il decreto mantiene il riferimento all’arco temporale unicamente in favore degli imprenditori agricoli, che sono obbligati a comunicare:
– i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
il luogo di esecuzione della prestazione;
la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale          non superiore a 3 giorni.
La comunicazione dovrà comunque essere effettuata, anche in questo caso, almeno 60 minuti dell’inizio della prestazione e sempre a mezzo sms o posta elettronica.

Modalità di comunicazione

Nonostante il decreto sia attuativo dalla data odierna, non sono ancora operativi né il numero SMS per le comunicazioni tramite servizio di messaggistica telefonica, né un indirizzo di posta elettronica o PEC della Direzione Territoriale del Lavoro specificamente creato per la comunicazione tramite canale mail.

Sanzioni previste

In caso di violazione degli obblighi, si applica la sanzione amministrativa non diffidabile, che va da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore con riferimento al quale è stata omessa la comunicazione.

Pertanto, in attesa delle istruzioni ufficiali, si consiglia di:

  1. effettuare le comunicazioni entro 60 minuti dall’inizio delle prestazioni.
  2. utilizzare l’indirizzo pec della sede della Direzione del Lavoro territorialmente competenteo i recapiti sms e pec utilizzati per la comunicazione dei lavoratori intermittenti, indicando oltre ai dati del committente, quelli del lavoratore, rispettando gli obblighi comunicativi previsti per imprenditori agricoli, non agricoli e professionisti.
  3. Per effettuare la comunicazione lo Studio consiglia di utilizzare i canali già previsti per i lavoratori intermittenti:
    SMS: 339 99 42 256
    PEC: intermittenti@pec.lavoro.gov.it
    In alternativa di comunicare alla DTL competente per zona tramite mail o pec i cui elenchi ed indirizzi sono reperibili sul sito internet: http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/Uffici-periferici-e-territoriali.aspx

A tal fine, si riporta bozza per eventuale comunicazione agli organi competenti:

“Oggetto: comunicazione ex art. 49 c. 3 Dlgs 81/2015

Si informa questo Spett.le Ufficio di attivazione prestazione di tipo accessorio:

  • ragione sociale del committente
  • codice fiscale e partita IVA del committente
  • nome e cognome del prestatore
  • codice fiscale del prestatore
  • data inizio prestazione e ora
  • data fine prestazione e ora
  • indirizzo della sede in cui ha luogo la prestazione
  • Comunicazione dell’eventuale codice di controllo e del protocollo del singolo voucher o blocco”

Nei prossimi giorni seguirà ulteriore massiva recante le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Lo Studio rimane a disposizione per consulenze, chiarimenti ed eventuali comunicazioni agli enti preposti.

Cordiali Saluti

Studio Pucci Associati