Dal 15 luglio 2023, sono entrate in vigore le nuove norme in materia di whistleblowing che sono state introdotte con il D.Lgs. n. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937, volta a proteggere coloro che siano venuti a conoscenza, nell’ambito della propria attività lavorativa, di illeciti e violazioni, e ne diano segnalazione attraverso i plurimi canali che il legislatore ha previsto. Nel caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni, il decreto introduce altresì pesanti sanzioni, irrogabili dall’Anac.

Whistleblowing sta per segnalazione anonima (dall’inglese letteralmente soffiata), e si applica sia al settore pubblico che al settore privato, la normativa intende garantire protezione ovvero impedire le ritorsioni possibili da parte dei colleghi o superiori coinvolti.

Quali sono gli illeciti rilevanti?

Il decreto specifica che gli illeciti rilevanti possono essere:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

Viene inoltre specificato che le disposizioni del decreto NON si applicano:

  • alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali
  • alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché’ di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

Chi può segnalare?

I soggetti che possono segnalare le violazioni e gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, sia quando il rapporto giuridico che li lega all’ente, pubblico o privato, sia in corso, stesso sia cessato o non sia ancora iniziato (es. periodo di prova).

Possono presentare segnalazioni attraverso i canali introdotti dalla riforma:

  • dipendenti pubblici;
  • lavoratori subordinati di soggetto del settore privato;
  • lavoratori autonomi;
  • collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
  • volontari e tirocinanti (anche non retribuiti);
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di alcune condizioni, è possibile svolgere una segnalazione esterna o godere delle tutele previste dal Decreto a seguito della c.d. divulgazione pubblica.

Cosa devono fare i datori di lavoro

I datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni interne all’azienda, garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore e dei documenti prodotti

I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, digitali o con conversazioni dirette con il segnalante.

La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato oppure a un soggetto esterno. Questi soggetti devono:

  • rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • mantenere interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute con riscontro   al segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro   tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

Informazioni per i dipendenti

Devono essere messe a disposizione di tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne (nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito).

Le informazioni vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, non che’ rese accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico e rese pubbliche eventualmente nel sito internet aziendale.

Scadenze nel settore privato

Le scadenze nel settore privato, diversificate sulla base della dimensione aziendale o di altri aspetti descritti nella tabella seguente:

Media dipendenti negli ultimi 12 mesiScadenzaAttività
Datori di lavoro con più di 249 dipendentiDal 15 luglio 2023Tutte
Datori di lavoro con almeno 50 dipendentiEntro il 17 dicembre 2023Tutte
Datori senza limiti dimensionaliEntro il 17 dicembre 2023Servizi finanziari
Datori senza limiti dimensionaliEntro il 17 dicembre 2023Modello organizzativo 231

Per il calcolo dei dipendenti medi il decreto non fornisce indicazioni specifiche. Si potrà probabilmente fare riferimento alla normativa vigente per altri istituti per cui vanno computati lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, lavoratori con rapporto a tempo pieno e part-time e i lavoratori intermittenti.

Divieti e le sanzioni

Sono vietati comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità, si tratta in particolare di:

  • licenziamento;
  • sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
  • mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
  • cambiamento di mansioni;
  • trasferimento;
  • modifiche nell’orario di lavoro;
  • molestie discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
  • mancato rinnovo risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.

Le sanzioni sono specificate all’art. 21 del decreto e prevedono importi compresi tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

Il nostro studio rimane a disposizione per chiarimenti e supporto.